Le (poche) novità da segnalare
Date: Tuesday, February 08 @ 16:54:43 CET
Topic: 2003


La Bozza di Costituzione Europea, pur offrendo un approccio sostanzialmente deludente sul piano fiscale e non contenendo spunti sufficienti per l’elaborazione di un diritto tributario comunitario, presenta alcune novità che meritano di essere segnalate



I redattori della bozza di Costituzione Europea hanno disciplinato la materia fiscale collocando le relative disposizioni nel Titolo III - Politiche e azioni interne, Capo I - Mercato interno.
L’artico 62 conferma l’obiettivo dell’armonizzazione delle legislazioni fiscali degli Stati membri esclusivamente nel settore delle imposte indirette. Peraltro, il successivo articolo 63 prevede l’adozione di misure riguardanti la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale illecita anche con riferimento alle imposte sul reddito delle società.
La finalità dell’intervento delle istituzioni europee trova fondamento nella necessità di assicurare il funzionamento del mercato interno nonché nello scopo di evitare le distorsioni di concorrenza.
Le misure in materia fiscale sono adottate dal Consiglio mediante «una legge o una legge quadro europea », corrispondenti rispettivamente all’attuale Regolamento europeo e all’attuale Direttiva. Viene, infatti, modificato l’intero sistema delle fonti normative comunitarie (articolo 32), che, oltre alla legge e alla legge quadro, prevede il regolamento delegato, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.
Pur essendo stabilito che, in linea di principio, il potere legislativo è esercitato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri, negli articoli che riguardano la fiscalità il ruolo del Parlamento europeo nel processo legislativo resta marginale: le leggi o le leggi quadro in materia tributaria sono adottate «previa consultazione » di detto organo rappresentativo. Permane, quindi, quel «deficit democratico» da molti evidenziato nel processo decisionale comunitario in materia fiscale, dove le decisioni continueranno ad essere di competenza di organi di derivazione governativa.
Circa il criterio di votazione, viene confermato il principio dell’unanimità con cui il Consiglio dei ministri delibera, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale (articolo 62, paragrafo 1).
Qualora, peraltro, le misure di intervento riguardino la cooperazione amministrativa o la lotta contro la frode fiscale e l’elusione fiscale illecita, il Consiglio può - previa constatazione all’unanimità, su proposta della Commissione, che si verta in dette materie - deliberare a maggioranza qualificata (articolo 62, paragrafo 2). Analoga previsione è contenuta nell’articolo 63 in merito alle misure di intervento in materia di imposta sul reddito delle società.
Il principio dell’unanimità trova, quindi, una prima espressa limitazione, anche se, a ben guardare, la portata di tale novità risulta, in pratica, assai circoscritta.
Per procedere mediante votazione a maggioranza qualificata, è necessario che il Consiglio constati preventivamente, mediante delibera all’unanimità, che le misure da adottare vertano in materia di cooperazione amministrativa o di lotta contro la frode o l’evasione fiscale illecita. Si tratta della cosiddetta «passerella », che viene prevista comunque in settori nei quali appare più facile raccogliere il consenso degli Stati.
Una novità significativa, è costituita dall’inserimento, nella Parte II del Trattato- Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali, a sua volta ispirata alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che potrà rappresentare un quadro di riferimento importante per la Corte di Giustizia europea nell’opera di interpretazione della normativa comunitaria e di «orientamento » delle legislazioni nazionali in materia fiscale.
La bozza di Costituzione non comporta, in definitiva, un significativo salto in avanti sul cammino dell’armonizzazione fiscale. Il nodo principale resta quello dell’unanimità nelle votazioni del Consiglio, principio che impedisce di andare avanti sulla strada di una vera politica comune in campo fiscale. Il processo di armonizzazione fiscale europea è, infatti, frenato dalla riluttanza degli Stati membri a rinunciare alla propria potestà impositiva, per ragioni di autonomia decisionale e per motivi di gettito.
Ma se è vero, come afferma Giuliano Amato, che «una Costituzione non chiude mai una storia, ma ne apre un’altra», dobbiamo guardare avanti con fiducia.

di Federico Solfaroli Camillocci







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