Soddisfazione per le nuove tariffe forensi
Date: Monday, February 14 @ 00:00:00 CET
Topic: 2004


L’adeguamento è una garanzia per la qualità e l’indipendenza degli avvocati.



Come ormai tutti gli avvocati italiani sanno - finalmente - sono a tutti gli effetti operative, dal 1/06/2004, le nuove tariffe forensi “ufficializzate”.
Tutti gli avvocati italiani sanno che è stato un lavoro lungo, faticoso e tanto atteso per giungere – ripetiamo finalmente – ad un adeguamento che consente agli avvocati di recuperare almeno l’inflazione maturata nell’ultimo decennio, visto che la tariffa precedente risaliva al lontano 1994, e che la delibera del Consiglio Nazionale Forense - contenente la proposta di aumento oggi in vigore - è addirittura del settembre 2002.
In un momento storico in cui la nostra professione vive di continue vessazioni legislative e talvolta sociali, credo che si debba accogliere l’entrata in vigore delle nuove tariffe con viva soddisfazione; infatti, le obsolete precedenti tariffe, in spregio alle previsioni legislative che ne prevedevano l’aggiornamento ogni due anni, erano divenute intollerabili per gli avvocati italiani tanto più dopo l’avvento dell’euro che ne aveva ancor più amplificato l’insufficienza.
Ma al di là dell’aumento indicato legislativamente nel noto 25% scaturente dal decreto, vorrei far soffermare l’attenzione di tutti noi su un altro aspetto, ben più importante di quello economico, riguardante la valenza che questo adeguamento ha nei confronti del ruolo dell’avvocato nella nostra società.
Infatti, come molti autorevoli legali che ricoprono ruoli di rappresentanza dell’avvocatura hanno immediatamente rilevato, un sistema tariffario adeguato è di per sé garanzia d’indipendenza e di qualità della prestazione dell’avvocato.
Su questo punto condivido pienamente il pensiero del neoeletto Presidente del CNF, Prof. Avv. Guido Alpa, il quale in occasione del nostro congresso nazionale tenutosi a Palermo lo scorso anno, aveva “lanciato un grido d’allarme” sulla garanzia d’indipendenza e sulla difesa della qualità dell’avvocato italiano.
Seppur privo dell’autorevolezza e dello spessore del Prof. Alpa, ed in modo indubitabilmente più modesto, avevo già scritto su queste stesse pagine che per la modernizzazione della nostra professione era indispensabile questo adeguamento normativo garanzia di qualità ed indipendenza dell’avvocato.
Credo che molti avvocati, da tempo, avessero lo stesso moto di pensiero.
Parlo di garanzia di indipendenza perché l’avvocato costretto a svilire il corrispettivo per la propria attività – magari al fine di accaparrare o mantenere il cliente – si colloca nei confronti dello stesso in una posizione quasi subordinata.
Tale rapporto sarebbe in stridente contrasto con le luminose tradizioni della nostra categoria, oltre che del tutto intollerabile sul mero piano etico.
Parlo di garanzia di qualità, perché un corrispettivo adeguato impegna ed obbliga l’avvocato ad assicurare al cliente un elevato livello di diligenza professionale così come richiesto dal rapporto contrattuale del patrocinio.
Ma su questo, voglio anche ricordare quanto affermato dall’Avvocato Remo Danovi – precedente presidente del CNF e grande esperto delle cose dell’avvocatura – nella sua presentazione delle tariffe sull’ultima Rassegna Forense, così commentava: «Le nuove tariffe, poi, sono uno strumento molto più chiaro ed intelligente che nel passato.
Esse recano tabelle già sviluppate, e non valori base seguiti da complicati criteri di sviluppo.
Ma soprattutto accompagnano la professione forense nelle numerose innovazioni che l’hanno ricordata nell’ultimo decennio, sia relativamente alle forme di esercizio dell’attività, sia rispetto alle nuove istanze giudiziari di fronte alle quali essa si svolge».
Oltre gli autorevoli interventi sopra citati afferenti ad una visione nazionale dell’avvocatura, credo sia importante registrare anche la posizione dell’Ordine di Roma, nella persona del suo Presidente, Prof. Avv. Alessandro Cassiani, il quale ha parlato di «vero e proprio traguardo decisivo che consente di porre fine ad uno squilibrio che da oltre 10 anni subiva tutta l’Avvocatura». Il Presidente Cassiani rappresenta l’Ordine più numeroso d’Italia, impegnato quotidianamente nella liquidazione degli onorari dei tanti Colleghi che richiedono legittimamente pareri di congruità e che, fino a ieri, si basavano su delle tariffe inique, per poi subire delle decurtazioni giudiziali imponenti quanto immotivate.
Ma questa è un’altra storia ed un altro annoso problema.
E’, quindi, innegabile che la nostra categoria deve accogliere questo adeguamento come un significativo passo in avanti, anche se le aspettative dell’avvocatura sono ancora molteplici, dobbiamo però considerare questo risultato come un traguardo, tanto importante quanto sofferto.
Molti avvocati avranno notato le fisiologiche quanto demagogiche polemiche che si sono levate dopo il decreto del Ministro Castelli.
Qualcuno ha addirittura parlato di “ennesima stangata per le famiglie”.
Eppure, le nuove tariffe, con minimi inderogabili, costituiscono un presupposto perché le prestazioni degli avvocati rispettino standard comuni, al di sotto dei quali – come lo stesso Decreto recita – verrebbe meno il diritto di difesa.
E oltre al recupero dell’inflazione – che secondo l’ISTAT nell’ultimo decennio è stata di poco al di sotto del 30% - si prevede anche l’adeguamento (ripetiamo finalmente!) del rimborso per le spese generali come per la formazione o per l’informatizzazione degli studi legali. E non è stato facile arrivare a questo.
Basti ricordare che il Ministero ha insistito su questi elementi nella relazione inviata al Consiglio di Stato che aveva, di fatto, stoppato il parto delle nuove tariffe con il noto parere del 27 ottobre 2003.
E’ stato fondamentale il lavoro del CNF che ha spinto il Ministero a superare l’atteggiamento preso dal Consiglio di Stato che metteva a rischio la valenza della tariffa. Tale “diatriba” è stata, finalmente, “archiviata” nel parere definitivo dello stesso del 26 gennaio scorso. In ogni caso, il Consiglio di Stato ha confermato alcune perplessità per quanto riguarda l’entità complessiva degli aumenti, ma ha superato le problematiche sostanziali che erano oggetto del primo parere dell’ottobre 2003. Di fronte allo scetticismo del Consiglio di Stato, il Ministero ha concesso agli Avvocati un aumento del 2,5% (invece che del 5%) al rimborso spese generali, portando la voce al 12,5%.
Anche il criterio di arrotondamento degli importi è stato censurato dai giudici amministrativi: per gli onorari è fissata alla cinquina di euro, per i diritti all’unità. In precedenza, era, rispettivamente, alle 5 mila e alle mille lire. Dunque, nella manovra, secondo il Consiglio di Stato, si veicola un nuovo incremento (del 50%), al di là dell’adeguamento nominale del 25%. Tuttavia, il Ministero fa notare che l’arrotondamento per eccesso degli onorari minimi (10,34 diventa 15) è “compensato” da quello, nuovo, per difetto sui massimi (34,67 diventa 30). Invece, i diritti sono arrotondati “con metodo algebrico neutro”: 10,49 diventa 10, 10,67 diventa 11.
Per quanto riguarda la struttura della tariffa, gli scaglioni inferiori sono stati accorpati e nelle tabelle sono stati indicati minimi e massimi per ogni “range” di valore, in modo da evitare difficoltà che derivano dall’applicazione di un coefficiente. Quest’innovazione è giudicata come “la semplificazione più profonda”.
Infine, la tariffa recepisce anche i nuovi compiti degli avvocati, come le indagini difensive e la “chance” di organizzarsi attraverso società.

di Antonio Conte
Avvocato del Foro di Roma







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