Verificare per non sbagliare
Date: Monday, February 14 @ 00:00:00 CET
Topic: 2004


Le problematiche relative all’applicazione della recente normativa in tema di immigrazione e la loro origine.



Il decreto legge 241 del 14/09/2004 introduce modifiche al testo del Decreto Legislativo 286/98, in tema di «disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in particolare per quanto attiene alle modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione già previste, sia pure in via generica, dal comma 5 bis dell’articolo 13.
L’innovazione è espressamente motivata dalla «straordinaria necessità e urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 222 del 15/07/2004 - che sancisce l’illegittimità del suddetto comma nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa (ndr) – di modificare l’attuale disciplina in materia di espulsione di immigrati clandestini per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall’articolo 143 della Costituzione... » (si veda la premessa presidenziale alla normativa in esame).
L’innovazione consiste, sostanzialmente, nella comunicazione immediata, al limite entro e non oltre quarantotto ore dalla sua adozione, ad opera del Questore, al Giudice di Pace territorialmente competente, del provvedimento che - è opportuno sottolineare - è emesso dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (comma 1, articolo 13), o dal Prefetto, nell’ipotesi di sottrazione da parte dello straniero ai sistemi di controllo alla frontiera, di permanenza nel territorio nazionale «senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto», di particolari connotazioni soggettive (comma 2). La presente nota, necessariamente succinta – ma torneremo sull’argomento, e ci scusiamo per l’anacoluto -, deve esulare, ovviamente, da considerazioni che non abbiano tipologia meramente interpretativa dei profili giuridici, e degli effetti pragmatici della recentissima innovazione legislativa. Anche perché sembra stia sorgendo, o sia sorta, un’aura di perplessità e di incertezza negli operatori del diritto, e nel settore della magistratura coinvolto nell’applicazione della norma da tutte le disposizioni dell’articolo 1 del decreto, in sostituzione del Tribunale in composizione monocratica.
Intanto: cosa deve intendersi per «Giudice territorialmente competente»? Il Giudice di Pace del Circondario ove è stato emesso il provvedimento amministrativo, o il Giudice di Pace del Circondario ove si trova l’espellendo?
Sembrerebbe il primo, ove si valutino l’esiguità dell’intermezzo temporale tra il suddetto provvedimento e la comunicazione al Giudice, l’attribuzione al Questore dell’esecuzione del Decreto di espulsione (comma 4), l’onere, ancora attribuitogli, di fornire al Giudice di Pace «il supporto occorrente, per la tempestività del procedimento, e la disponibilità di un locale idoneo» (?!). Ma potrebbe essere il secondo, ove si considerino i tempi necessari – ecco l’aspetto pragmatico della problematica – per la convocazione dello straniero, per la nomina, quasi certamente d’ufficio, del difensore, per il trasferimento dello straniero dal centro di permanenza e assistenza temporanea al quale è stato affidato (comma 5 bis), in molte Regioni vacante (!!!), per la disamina degli atti; il tutto in contrasto con quel termine, così limitato, sancito per l’emanazione della convalida che, peraltro, deve essere necessariamente motivata.
Valutati gli adempimenti previsti, eseguita rapida ricognizione sulle attuali strutture operative, sull’adeguatezza numerica degli addetti, valutata ancora la difficoltà, allo stato, di coordinamento tra tutti gli organi coinvolti nella formazione e nella conclusione del procedimento, la tipologia, inoltre, canonicamente procedurale, caratterizzata dall’udienza in Camera di Consiglio, dalla presenza del difensore e dalla prevedibile audizione dello stesso, da quella, indispensabile, dello straniero - il che non può non imporre la presenza, anche, del Cancelliere -, non sembrano sussistere tanti motivi per sorridere, e/o per compiacersi... Ma, tutto sommato, neanche per compiangerci... E’ vero, ancora una volta, che da tempo immemorabile la nostra normativa appare emessa con eccessiva quanto nociva rapidità, forse perché pletoricamente connessa con l’Esecutivo, e viziata dall’inesistenza di valutazione adeguata del pragma; è vero che qualche disposto - come, per restare nell’ambito, l’inefficacia del ricorso per Cassazione avverso al decreto di espulsione (comma 5) - appare vano e incongruo.
Ma è anche inequivocabile l’esigenza, per uno Stato di diritto, di garantire il rispetto dei principi della Carta per ogni soggetto che ne calpesti il suolo.
Concludo, per ora: le normative giuridiche, così come tutto, hanno bisogno di verifica, anche se sarebbe opportuno che essa fosse preventiva, ad evitare le tante modifiche, le numerose glosse, cui siamo troppo avvezzi. Quindi, nonostante i dubbi, restiamo in... vigile attesa.

di Mario Barca
Avvocato del Foro di Roma e Giudice di Pace in Civitavecchia







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