Che razza di ordinanza!
Date: Tuesday, February 22 @ 17:27:09 CET
Topic: 2003


Dopo un periodo di allarmismo giornalistico il Ministero della Salute ha emesso una discutibile e discussa ordinanza sui cani «pericolosi»



Il Ministero della Salute ha emanato recentemente un’ordinanza che sarà in vigore per un anno anche se già si parla di un nuovo testo.
Dovrebbe, secondo le intenzioni del Ministro Sirchia, ridurre le ripetute aggressioni da parte soprattutto di cani pitbull, verificatesi negli ultimi mesi e fin con troppo zelo rese note da ogni tipo di giornale. Sul sito del Ministero si legge «E’ quindi ai pitbull che la misura decisa dal Ministro è principalmente rivolta, sebbene coinvolga anche i cani appartenenti a ‘razze con spiccate attitudini aggressive’, appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della federazione cinologica internazionale e disponibile in Italia nel sito dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci). La stessa Enci però ha precisato che «non esistono razze riconosciute che possono essere definite ‘pericolose’». Inoltre, anche se concorda sull'uso della museruola quale mezzo di prevenzione, questo deve essere utilizzato «soltanto per quei soggetti identificati come ‘morsicatori’ o come ‘potenzialmente pericolosi’ dai servizi di prevenzione veterinaria delle Aziende sanitarie e dagli Enti locali ». Per questo motivo l’ordinanza deve ritenersi «inutilmente discriminatoria, in quanto erroneamente estesa a razze canine ufficialmente riconosciute ».
Il testo però, così com’è formulato, non solo può contribuire ad alimentare l’immotivata cattiva fama dei pitbull, ma discrimina anche il resto delle razze canine. Si è posto il divieto di selezionare o incrociare razze di cani per svilupparne l’aggressività, ma giustamente la Lav fa notare che «l’aggressività non è determinata geneticamente, ma risulta dal complesso di esperienze che il cane acquisisce nel corso della sua vita».
E’ previsto anche il divieto di possedere i cani elencati nell’ordinanza ai delinquenti abituali (o per tendenza), a chi è sottoposto a misure di sicurezza personale, a chi abbia riportato una condanna per delitto non colposo punibile con la reclusione superiore a due anni, ai minori di 18 anni, agli interdetti e inabilitati per infermità. Si parla di «acquistare », «possedere» o «detenere», creando una certa confusione: un minorenne che porta il pitbull di casa a fare la passeggiatina quotidiana, violerebbe questo divieto?
Il tema che si annuncia però come il più dibattuto è quello senz’altro dell'assicurazione obbligatoria.
Molti proprietari di cani provvedono già da tempo alla stipula di adeguate polizze assicurative, che mirano non a ridurre le aggressioni ma a tutelare i padroni dei cani e le vittime delle aggressioni sotto il profilo giuridico per eventuali risarcimenti civili. La paura di fenomeni di truffe da parte di false vittime, di speculazioni da parte delle compagnie assicurative, la consapevolezza di un impegno sempre maggiore sia dal punto di vista delle responsabilità sia da quello economico, oltre a gravare sul bilancio delle famiglie potrebbero anche favorire ed incentivare l'abbandono di molti cani, contro di cui si sta lavorando da tanto tempo con campagne di sensibilizzazione.
L’ordinanza non prevede sanzioni, ma per tutti coloro che non la rispettano, si applica la censura prevista dall’articolo 650 del Codice penale che recita: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni (...) di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico (...) è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00».
Una circolare del procuratore della repubblica di Roma Salvatore Vecchione inviata ai magistrati di piazzale Clodio, ai comandanti provinciali dei carabinieri, al questore di Roma, alla polizia municipale e alla guardia di finanza afferma «Il tenore letterale dell'ordinanza non consente, sulla base della formulazione adottata, di includere nelle previsioni tutte le razze appartenenti ai gruppi 1 e 2». L'ordinanza del ministro Girolamo Sirchia sui cani aggressivi non appare pertanto applicabile.

di Simona Foschi







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