Parte civile, sì grazie
Date: Friday, March 18 @ 17:25:35 CET
Topic: 2003


L’articolo è uno di quei corsivi destinato ad essere letto per lo più da lettori culturalmente preparati e si trova a fianco ad una delle tante cronache del processo SME sul quotidiano Il Messaggero: l’autore è una persona qualificata sia giuridicamente, in quanto ex Avvocato dello Stato, che politicamente, in quanto Ministro della Funzione Pubblica.



L’articolo è uno di quei corsivi destinato ad essere letto per lo più da lettori culturalmente preparati e si trova a fianco ad una delle tante cronache del processo SME sul quotidiano Il Messaggero: l’autore è una persona qualificata sia giuridicamente, in quanto ex Avvocato dello Stato, che politicamente, in quanto Ministro della Funzione Pubblica.
Luigi Mazzella, ex socialista, una carriera all’interno della Pubblica Amministrazione ed un curriculum vitae nel sito ufficiale del Governo che segnala l’ultimo incarico prima di quello attuale nel 1993, interviene con un articolo dal titolo <> cui l’estensore conferisce tanta importanza da inserirlo il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero da lui presieduto.
Con uno stile dotto, pervaso da un tecnicismo che nasconde la volontà di sondare il terreno senza scatenare polemiche, il Ministro scrive che <> sul tema sarebbe <>.
In sintesi, ad avviso dell’uomo politico, la presenza della parte civile nel processo penale creerebbe degli squilibri nel rapporto tra accusa e difesa, specie nei processi con molte parti lese, tanto da essere suscettibile di dubbi sulla sua costituzionalità e, comunque, sarebbe di ostacolo alla celerità dei dibattimenti.
La parte civile è sempre stata considerata in dottrina una sorte di parte sopportata all’interno del processo penale, con limiti e preclusioni i quali ne alteravano sostanzialmente la capacità operativa rispetto a quella del difensore dell’imputato: quindi il dibattito che il Ministro suggerisce di aprire, in realtà, è sempre stato aperto, sia pure in senso inverso, cioè quello della necessità di parificarla alle altre parti processuali.
Il nuovo testo dell’art. 111 della Costituzione, parificando al 2° co. la posizione delle parti all’interno del processo, sembra invero anch’esso suggerire la necessità di rimuovere ogni eventuale ostacolo all’esercizio dell’azione civile all’interno del processo penale.
Periodicamente, con voci che partono anche da esponenti dell’attuale Governo, si è tentato di sondare l’opinione pubblica sul tema della obbligatorietà o meno dell’azione penale da parte del P.M., ventilando magari l’ipotesi di fornire annualmente la lista dei reati da perseguire con maggiore attenzione.
E’ un tema scottante, ma non scandaloso, atteso che le proposte traggono origine dalla realtà attuale in sistemi giuridici anglosassoni, oggi molto apprezzati in quella che era la patria del diritto.
Napoleone tentò di unificare l’Europa basando i suoi codici sugli istituti del diritto romano, ma non si può negare che la spinta dominante degli inizi del 3° Millennio sia quella che proviene dalla realtà anche militare anglo americana, sicché occorre essere realisti e verificare quali istituti estranei alle nostre tradizioni giuridico culturali possano modernizzare il nostro sistema armonizzandolo con quello dei paesi dominanti senza creare disagi sociali.
In un sistema ove lo Stato riduce la sua presenza anche nel settore penale, limitandosi ad intervenire solo nei casi più eclatanti o più sentiti dall’opinione pubblica, l’equilibrio dovrebbe essere ricercato non già escludendo da tale processo il privato / parte lesa, bensì ponendosi il quesito se non sia più corretto trasferire allo stesso la possibilità di esercitare l’azione penale.
Si tratterebbe, quindi, di passare dal filtro della condizione di procedibilità nei reati perseguibili a querela della persona offesa alla possibilità, da parte di quest’ultima, di sostituirsi al P.M. nell’esercizio dell’azione, così come è stato recentemente previsto dal legislatore con la citazione diretta avanti il Giudice di Pace penale.
Il problema della lunghezza dei processi non è certo dato dalla presenza della parte civile e dal contributo probatorio che la stessa offre o dalla discussione delle questioni di natura civilistica, per le quali l’esperienza delle aule di giustizia insegna che vengono dedicati solo pochi minuti in sede penale. E nemmeno sempre.
Viceversa l’esclusione della parte civile dal processo penale porterebbe a conseguenze disastrose per il sistema giudiziario e per la giustizia.
Tutti i processi nei quali oggi interviene la parte civile dovrebbero essere duplicati, con formazione delle prove in sede penale e civile e risultati magari contrastanti, con conseguenti nuovi giudizi per revocazione: il che significa che l’attuale pauroso ingolfamento del sistema giudiziario italiano si trasformerebbe in paralisi certa ed irreversibile.
Tale evento sarebbe già di per sé distruttivo per la giustizia sostanziale, ma non sarebbe l’unico, atteso che v’è ne è un altro, sicuramente ancor più grave: proprio in quei processi con molte parti lese, nei quali, secondo il Ministro Mazzella, vi sarebbero squilibri forse incostituzionali, l’unica possibilità per lo sfortunato cittadino di avere un briciolo di giustizia è l’azione civile all’interno del processo penale. Infatti nessuna persona in buona fede può negare che, nei casi di truffe collettive o di reati di mafia, nessun singolo potrebbe mai accollarsi i costi (o i rischi) di un processo ci- vile per far valere i suoi diritti lesi contro gli agguerriti avvocati del ricco criminale.
E, ancora, sarebbe giusto affidare l’azione per l’accertamento del fatto reato (da cui nasce la responsabilità civile) nelle sole mani di un P.M. oberato di lavoro che, magari, ha ricevuto il caso da un suo collega sostituito o trasferito?
Anche qui l’esperienza di tanti anni in aula consente di affermare che, salvo i casi eclatanti o di reati particolarmente aberranti, senza l’aiuto della parte civile molte sarebbero le volte in cui il P.M. non potrebbe che chiedere l’assoluzione o una condanna senza prove finalizzata a lasciare al collega giudicante la responsabilità dell’assoluzione.
Per defibrillare il sistema con giustizia si potrebbero prevedere delle ipotesi di estinzione di reati in seguito ad un risarcimento congruo ed eseguito nel rispetto di forme atte ad impedire che lo stesso avvenga simulatamene o con strumenti illeciti: perché sono molte le persone le quali si preoccupano delle condanne penali non tanto per un carcere ove in concreto non entreranno, ma per conseguenze sul loro patrimonio della sentenza penale che stabilisca anche risarcimenti miliardari.

di Romolo Reboa
Avvocato del Foro di Roma







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