Riprendiamoci i punti!
Date: Monday, March 28 @ 00:00:00 CEST
Topic: 2005


Perché i punti decurtati dalla patente devono essere restituiti a seguito dell’incostituzionalità dell’articolo 126 bis, comma II, del codice della strada. Una via di salvezza per milioni di automobilisti



Argomento molto dibattuto, negli ultimi giorni, è la sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 126 bis, comma II, del codice della strada Tutti sapevamo che la norma de qua era incostituzionale. Ritengo che le motivazioni che hanno portato la Consulta a decidere per l’incostituzionalità della norma de qua siano ineccepibili e condivisibili in pieno. Il punto su cui mi voglio soffermare è la questione dell’efficacia ex tunc della sentenza, o meglio: i punti decurtati con la norma, che è stata dichiarata illegittima, devono essere restituiti o sono persi per sempre? Il Ministro Lunardi si è espresso nel senso che “proverà” a restituire i punti nei casi in cui il soggetto non sia stato identificato. Sembra doveroso affermare che l’intervento della Consulta non ha inficiato la validità della patente a punti e né tanto meno il suo carattere deterrente. Si è solo riportata la normativa nell’ambito della legittimità costituzionale. Ciò che emerge agli occhi della collettività è l’ingiustizia e la disparità di trattamento che si verrebbe a profilare nel caso in cui non venissero restituiti i punti. Subire una sanzione a carattere personale in base ad una norma incostituzionale è difficile da accettare. Il carattere personale della sanzione è sottolineato dalla stessa Consulta: ne consegue l’irragionevolezza della norma derivante dall’articolo 126 bis e la sua incostituzionalità, rimanendo assorbito il motivo denunciato sotto il profilo dell’articolo 27 della Costituzione: «La responsabilità penale è personale». Certo se fossimo stati di fronte ad una norma penale oggi il problema non sussisterebbe. In quanto l’efficacia ex tunc della sentenza, relativamente ai rapporti ancora pendenti, vale a dire ancora non “esauriti” trova una sola eccezione, che è quella prevista nell’articolo 30, comma IV, della legge 87 del 1953: «Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti». Si tratta di un’applicazione del principio contenuto nell’articolo 2, comma II, del codice di procedura penale. “Purtroppo”, nel caso che ci interessa, non versiamo nell’ambito della responsabilità penale ma in quella amministrativa. In prima facies, sembrerebbe che l’estensione dell’efficacia retroattiva della sentenza valga solo per le norme di diritto penale. Ma, dall’articolo 3 della legge 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale), si evince che per la responsabilità amministrativa è valido, come per la responsabilità penale il principio della responsabilità personale. Detto ciò, non si vede perché non debba valere, anche per la norma de qua, quanto statuito dall’articolo 30, comma IV, della legge 87/1953. Il divieto di far ricorso all’analogia è valido, solo ed esclusivamente, nell’ambito del diritto penale e non di quello amministrativo. Quanto appena affermato, non è certo in contrasto con quanto statuito dalla Consulta con la sentenza 266 del 1988: «La decisione che qui si va ad assumere non tocca in alcun modo gli atti amministrativi e giurisdizionali già posti in essere in conseguenza del disposto di cui alla norma impugnata». È evidente che occorre fare una distinzione fra sanzione amministrativa a carattere patrimoniale, che è destinata ad incidere nella sfera privatistica dell’individuo, e sanzione amministrativa a carattere personale che va ad intaccare la sfera personale dell’individuo tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale, a differenza della sfera privatistica tutelata a livello legislativo. In sintesi, secondo quanto esposto, possiamo affermare che, se l’articolo 126 bis avesse previsto una sanzione patrimoniale (pena pecuniaria) anziché una sanzione personale (detrazione dei punti dalla patente), allora sì che la sentenza non avrebbe avuto efficacia retroattiva sui rapporti ormai definiti, ma solo su quelli pendenti e non ancora definiti.

di Paolo Franzi







This article comes from


The URL for this story is:
/modules.php?name=News&file=article&sid=290
- Access Denied

Benvenuti in

Menù
· All Categories
· Ambiente
· Amministrazione
· Arte
· Assicurazioni
· Attualità
· Avvocatura
· Banche
· Carceri
· Certificazioni
· Consumatori
· Corruzione
· Costume
· Criminalità
· Cultura
· Dati personali
· Diritti
· Diritti d'autore
· Diritto
· Editoriali
· Etica
· Fallimenti
· Famiglia
· Formazione
· Giurisprudenza
· Giustizia
· Internazionale
· Internet
· Interviste
· Investigazioni
· Lavoro
· Lazio
· Locazioni
· Magistratura
· Medicina legale
· nulla
· Previdenza
· Psicologia
· Riforme
· Roma
· Sanità
· Società
· Teatro
· Tecnologia
· Trasparenza
· Uffici giudiziari
· Unione Europea
· Università


Languages
Select Interface Language:



Modules
· Home
· Archivio Articoli
· Argomenti
· AvantGo
· Collegamenti
· Contatti
· Content
· Downloads
· Invia notizie
· Pagina
· Primi 10
· Sezioni
· Trenitalia


Chi è in linea
There are currently, 25 guest(s) and 0 member(s) that are online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here


  
: Access Denied

You are trying to access a restricted area.

We are Sorry but this section of our site is for Subscribed Users Only.

[ Go Back ]
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.110 Seconds