Perché i punti decurtati dalla patente devono essere
restituiti a seguito dell’incostituzionalità dell’articolo 126 bis,
comma II, del codice della strada. Una via di salvezza per milioni di
automobilisti
Argomento molto dibattuto, negli ultimi giorni, è la
sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’articolo 126 bis, comma II, del codice della strada Tutti sapevamo
che la norma de qua era incostituzionale. Ritengo che le motivazioni
che hanno portato la Consulta a decidere per l’incostituzionalità della
norma de qua siano ineccepibili e condivisibili in pieno. Il punto su
cui mi voglio soffermare è la questione dell’efficacia ex tunc della
sentenza, o meglio: i punti decurtati con la norma, che è stata
dichiarata illegittima, devono essere restituiti o sono persi per
sempre? Il Ministro Lunardi si è espresso nel senso che “proverà” a
restituire i punti nei casi in cui il soggetto non sia stato
identificato. Sembra doveroso affermare che l’intervento della Consulta
non ha inficiato la validità della patente a punti e né tanto meno il
suo carattere deterrente. Si è solo riportata la normativa nell’ambito
della legittimità costituzionale. Ciò che emerge agli occhi della
collettività è l’ingiustizia e la disparità di trattamento che si
verrebbe a profilare nel caso in cui non venissero restituiti i punti.
Subire una sanzione a carattere personale in base ad una norma
incostituzionale è difficile da accettare. Il carattere personale della
sanzione è sottolineato dalla stessa Consulta: ne consegue
l’irragionevolezza della norma derivante dall’articolo 126 bis e la sua
incostituzionalità, rimanendo assorbito il motivo denunciato sotto il
profilo dell’articolo 27 della Costituzione: «La responsabilità penale
è personale». Certo se fossimo stati di fronte ad una norma penale oggi
il problema non sussisterebbe. In quanto l’efficacia ex tunc della
sentenza, relativamente ai rapporti ancora pendenti, vale a dire ancora
non “esauriti” trova una sola eccezione, che è quella prevista
nell’articolo 30, comma IV, della legge 87 del 1953: «Quando in
applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione
e tutti gli effetti». Si tratta di un’applicazione del principio
contenuto nell’articolo 2, comma II, del codice di procedura penale.
“Purtroppo”, nel caso che ci interessa, non versiamo nell’ambito della
responsabilità penale ma in quella amministrativa. In prima facies,
sembrerebbe che l’estensione dell’efficacia retroattiva della sentenza
valga solo per le norme di diritto penale. Ma, dall’articolo 3 della
legge 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale), si evince
che per la responsabilità amministrativa è valido, come per la
responsabilità penale il principio della responsabilità personale.
Detto ciò, non si vede perché non debba valere, anche per la norma de
qua, quanto statuito dall’articolo 30, comma IV, della legge 87/1953.
Il divieto di far ricorso all’analogia è valido, solo ed
esclusivamente, nell’ambito del diritto penale e non di quello
amministrativo. Quanto appena affermato, non è certo in contrasto con
quanto statuito dalla Consulta con la sentenza 266 del 1988: «La
decisione che qui si va ad assumere non tocca in alcun modo gli atti
amministrativi e giurisdizionali già posti in essere in conseguenza del
disposto di cui alla norma impugnata». È evidente che occorre fare una
distinzione fra sanzione amministrativa a carattere patrimoniale, che è
destinata ad incidere nella sfera privatistica dell’individuo, e
sanzione amministrativa a carattere personale che va ad intaccare la
sfera personale dell’individuo tutelata dal nostro ordinamento a
livello costituzionale, a differenza della sfera privatistica tutelata
a livello legislativo. In sintesi, secondo quanto esposto, possiamo
affermare che, se l’articolo 126 bis avesse previsto una sanzione
patrimoniale (pena pecuniaria) anziché una sanzione personale
(detrazione dei punti dalla patente), allora sì che la sentenza non
avrebbe avuto efficacia retroattiva sui rapporti ormai definiti, ma
solo su quelli pendenti e non ancora definiti.
di Paolo Franzi