Ritardi di pagamento? Ora basta!
Date: Wednesday, March 30 @ 15:47:18 CEST
Topic: 2003


Dall’Europa gli strumenti per combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali



Con il recente Decreto Legislativo 231 del 9/10/02 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva comunitaria 35 del 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, definite come «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo».
La ricetta è tutta qui: colpire il debitore direttamente nel portafogli.
In che modo? Semplice: prevedendo a carico del debitore interessi moratori tali da scoraggiare quegli atteggiamenti strumentalmente dilatori, suggeriti sino ad oggi dall’esiguità degli interessi legali e dalle lungaggini prima del processo di cognizione e poi di quello di esecuzione.
Addentrandoci nel testo normativo scopriamo anzitutto (articolo 2) che per «imprenditore» deve intendersi non soltanto, come per definizione, «ogni soggetto esercente un’attività economica», ma – udite avvocati! – anche un libero professionista.
Osserviamo poi (articolo 4) che gli interessi di mora decorrono automaticamente (e dunque senza bisogno di comunicare al debitore un atto formale) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Ove le parti non abbiano determinato e per iscritto il termine del pagamento del corrispettivo, la scadenza legale sarà di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della fattura – o di richiesta equivalente di pagamento – da parte del debitore, oppure dal ricevimento delle merci o dalla prestazione del servizio (quando non sia certa la data di ricevimento della fattura – o della richiesta equivalente di pagamento) ovvero quando la fattura – o la richiesta equivalente di pagamento – sia stata ricevuta in data anteriore al ricevimento delle merci o alla prestazione del servizio, o ancora dalla accettazione o dalla verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora il debitore riceva la fattura – o la richiesta equivalente di pagamento – in epoca successiva a tale data).
Il termine legale è maggiore, 60 giorni, soltanto per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili.
La facoltà delle parti, nell’esercizio della propria autonomia negoziale, di stabilire un termine superiore a quelli testè citati deve essere esercitata per iscritto e comunque nel rispetto dei «limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici».
D’altra parte, l’accordo tra le parti sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento è nullo (articolo 7) se, «avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi», risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
Il saggio degli interessi a carico del debitore in mora (articolo 5) è determinato in misura pari al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di sette punti percentuali: attualmente, dunque, un saggio complessivo del 10% circa.
Va poi sottolineato che il creditore, di fronte al debitore moroso, ha anche diritto al risarcimento dei costi di recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (salva la prova del maggior danno), con particolare riguardo ai costi dei cosiddetti interventi legali, tenendo conto «delle tariffe forensi in materia stragiudiziale», come previsto dall’articolo 6.
Invero, il debitore può sottrarsi a tutto quanto abbiamo appena evidenziato soltanto attraverso la dimostrazione che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: un principio generale del nostro ordinamento, tautologicamente richiamato all’articolo 3 del decreto legislativo in esame.
Decreto legislativo che è andato ad incidere anche su quello che è lo strumento processuale principale per avviare l’attività di recupero di un credito, cioè il procedimento per decreto ingiuntivo: fra le diverse modificazioni del codice processuale, di particolare momento è la previsione – inserita quale ultimo capoverso dell’articolo 648 del codice di procedura civile – della concedibilità da parte del giudice della opposizione a decreto ingiuntivo della provvisoria esecuzione parziale del provvedimento monitorio ancorché <> e <>.
Non può tacersi, infine, che le disposizioni che abbiamo passato in rassegna non potranno essere applicate ai contratti conclusi prima del 8/8/2002.

di Simone Trivelli
Avvocato del Foro di Roma







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