Istituita la figura che dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini contro la
pubblica amministrazione
Il Comune di Roma ha
approvato, dopo ben
dieci anni dalla legge
142 del 90 che per prima
ne ha previsto l’ufficio,
il Regolamento del Difensore
Civico. Carica
per la quale le candidature
si sono concluse il 10
gennaio 2003. L’avvocatura
romana ha presentato
la candidatura del segretario
del Consiglio
dell’Ordine forense di
Roma Domenico Condello.
Così, sulla base delle
norme di legge e sulla
scia dei tanti piccoli comuni
più lesti a recepirle,
anche il Comune di
Roma oggi può vantare il
suo Difensore civico “al
fine di assicurare la tutela
dei diritti e degli interessi
della comunità cittadina
nonché l’imparzialità,
il buon andamento
e la trasparenza dell’amministrazione
con riguardo
all’attività del
Comune”, come dispone
l’articolo 3 del Regolamento
che ne disciplina
le funzioni.
Da questa disposizione si
può immediatamente
evincere lo stretto legame
che l’ufficio ha con le più
recenti tendenze dell’organizzazione
dei rapporti
tra amministrazione pubblica
e cittadini, in cui al
recepimento delle direttive
costituzionali in materia,
si affiancano l’esigenza
di trasparenza e di tutela
di interessi e diritti
dei singoli, come dalle
leggi che hanno cercato,
proprio dalla legge
142/90 in poi, di “svecchiare”
la pubblica amministrazione.
Con risultati
certamente non esemplari,
ma significativi.
Il Difensore Civico, per la
peculiarità dei poteri e
della funzione che svolge,
dovrebbe inserirsi proprio
in questo processo.
Difatti, sempre l’articolo
3 annovera fra i suoi poteri
quelli di promuovere
e perseguire la tutela non
giurisdizionale dei diritti
e degli interessi della comunità
cittadina e, in particolare,
nell’esercizio
delle sue funzioni , tutela
tutti coloro che possono
trovarsi in situazioni di
svantaggio nei rapporti
con le amministrazioni
locali.
E’ palese la posizione
mediana del difensore civico
nell’ambito dell’integrazione
del cittadino
nel procedimento amministrativo
e la sua funzione
di garantire che l’azione
P.A. non risulti vessatoria
contro diritti e interessi
dei singoli.
In più esercita altresì il
controllo eventuale e preventivo
di legittimità sugli
atti del Consiglio e
della Giunta Comunale.
Quindi, non solo una funzione
di tutela non giurisdizionale
postuma, ma
anche anteriore alla stessa
adozione di atti che il Comune
può adottare.
Il Difensore, che deve
sempre garantire un intervento
qualora sia richiesto,
può agire su iniziativa
propria e su richiesta
di cittadini, mai di soggetti
che fanno parte dell’amministrazione.
I cittadini
possono rivolgersi a
lui come singoli o come
associazioni senza obbligo
di adottare una particolare
forma, e il servigio
è gratuito.
A questa larga possibilità
di accesso corrisponde un
altrettanto ampio potere.
Infatti il difensore è svincolato
dall’amministrazione
ed esercita prerogative
importanti: può chiedere
ed ottenere documenti,
atti e i chiarimenti
necessari allo svolgimento
della sua azione.
Quest’azione si concreta
nella possibilità, senza citarle
tutte, di convocare le
parti per accelerare un
procedimento, nella possibilità
di adire ai competenti
organi comunali
quando si sono verificati
disservizi e nella possibilità
di riesame in caso di
diniego del diritto d’accesso
sulla base della legge
n.241/90.
Il Difensore civico, che
ha un proprio ufficio “ a
carattere extradipartimentale”
con tanto di personale,
viene eletto fra i
candidati dal consiglio
comunale a maggioranze
di due terzi con scrutinio
segreto. Nel caso di mancata
elezione la procedura
di è di rinnovare il voto, e
la possibilità di proporre
nuove candidature, fintanto
che non si arrivi alla
maggioranza assoluta
dei Consiglieri Comunali.
L’Ufficio del Difensore
Civico, inserendosi a pieno
titolo nel processo di
riforma della p.a., può
svolgere un ruolo importante
che dipende però
dalla sua solerzia e dall’interpretazione
che ne
verrà data dal primo eletto.
di Leonardo Pizzuti