Il difensore dei romani
Date: Wednesday, March 30 @ 17:26:32 CEST
Topic: 2003


Istituita la figura che dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini contro la pubblica amministrazione



Il Comune di Roma ha approvato, dopo ben dieci anni dalla legge 142 del 90 che per prima ne ha previsto l’ufficio, il Regolamento del Difensore Civico. Carica per la quale le candidature si sono concluse il 10 gennaio 2003. L’avvocatura romana ha presentato la candidatura del segretario del Consiglio dell’Ordine forense di Roma Domenico Condello.
Così, sulla base delle norme di legge e sulla scia dei tanti piccoli comuni più lesti a recepirle, anche il Comune di Roma oggi può vantare il suo Difensore civico “al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi della comunità cittadina nonché l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’amministrazione con riguardo all’attività del Comune”, come dispone l’articolo 3 del Regolamento che ne disciplina le funzioni.
Da questa disposizione si può immediatamente evincere lo stretto legame che l’ufficio ha con le più recenti tendenze dell’organizzazione dei rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini, in cui al recepimento delle direttive costituzionali in materia, si affiancano l’esigenza di trasparenza e di tutela di interessi e diritti dei singoli, come dalle leggi che hanno cercato, proprio dalla legge 142/90 in poi, di “svecchiare” la pubblica amministrazione.
Con risultati certamente non esemplari, ma significativi.
Il Difensore Civico, per la peculiarità dei poteri e della funzione che svolge, dovrebbe inserirsi proprio in questo processo.
Difatti, sempre l’articolo 3 annovera fra i suoi poteri quelli di promuovere e perseguire la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi della comunità cittadina e, in particolare, nell’esercizio delle sue funzioni , tutela tutti coloro che possono trovarsi in situazioni di svantaggio nei rapporti con le amministrazioni locali.
E’ palese la posizione mediana del difensore civico nell’ambito dell’integrazione del cittadino nel procedimento amministrativo e la sua funzione di garantire che l’azione P.A. non risulti vessatoria contro diritti e interessi dei singoli.
In più esercita altresì il controllo eventuale e preventivo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale.
Quindi, non solo una funzione di tutela non giurisdizionale postuma, ma anche anteriore alla stessa adozione di atti che il Comune può adottare.
Il Difensore, che deve sempre garantire un intervento qualora sia richiesto, può agire su iniziativa propria e su richiesta di cittadini, mai di soggetti che fanno parte dell’amministrazione.
I cittadini possono rivolgersi a lui come singoli o come associazioni senza obbligo di adottare una particolare forma, e il servigio è gratuito.
A questa larga possibilità di accesso corrisponde un altrettanto ampio potere.
Infatti il difensore è svincolato dall’amministrazione ed esercita prerogative importanti: può chiedere ed ottenere documenti, atti e i chiarimenti necessari allo svolgimento della sua azione.
Quest’azione si concreta nella possibilità, senza citarle tutte, di convocare le parti per accelerare un procedimento, nella possibilità di adire ai competenti organi comunali quando si sono verificati disservizi e nella possibilità di riesame in caso di diniego del diritto d’accesso sulla base della legge n.241/90.
Il Difensore civico, che ha un proprio ufficio “ a carattere extradipartimentale” con tanto di personale, viene eletto fra i candidati dal consiglio comunale a maggioranze di due terzi con scrutinio segreto. Nel caso di mancata elezione la procedura di è di rinnovare il voto, e la possibilità di proporre nuove candidature, fintanto che non si arrivi alla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
L’Ufficio del Difensore Civico, inserendosi a pieno titolo nel processo di riforma della p.a., può svolgere un ruolo importante che dipende però dalla sua solerzia e dall’interpretazione che ne verrà data dal primo eletto.

di Leonardo Pizzuti







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