Indennizzo diretto (alle assicurazioni!)
Date: Monday, October 30 @ 16:38:47 CET
Topic: 2006


I danneggiati in caso di sinistro stradale vengono lasciati a fronteggiare le compagnie da soli senza assistenza tecnico professionale.



Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha suscitato notevoli polemiche nell'ambito dell'avvocatura e delle associazioni dei consumatori (frequentemente guidate proprio da avvocati) soprattutto, ma non solo, a causa della novità introdotta dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, che istituisce la 'procedura di risarcimento diretto'.
Si stabilisce, infatti che «in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile […]». L'impresa che riceve la richiesta di risarcimento è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma restando la successiva regolazione dei loro rapporti. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta, o non fa pervenire alcuna risposta, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato. Il danneggiato insoddisfatto può eventualmente proporre azione diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
Per le società di assicurazioni, tale procedura comporterà solo benefici, specialmente in termini di riduzione dei risarcimenti.
Secondo i sostenitori della novità, ci dovrebbero essere benefici anche per i cittadini: i risparmi per le compagnie generati dalla riduzione del risarcimenti dovrebbero tradursi in tagli sulle polizze, mentre la semplificazione implicherebbe la soddisfazione di un'aspettativa dei danneggiati in termini di rapidità dei pagamenti.
Per gli avvocati la procedura non garantirebbe nessuno degli obiettivi prefissati a vantaggio degli assicurati come l'accorciamento dei tempi di risarcimento e la limitazione del diritto dei cittadini ad un'assistenza tecnica e qualificata nonché ad un equo risarcimento.
Le compagnie assicurative valuteranno i danni in assenza di contraddittorio e potrebbero sfruttare il meccanismo delle denunce unilaterali di sinistro per dilatare i tempi di accertamento della responsabilità e quindi di liquidazione del danno.
I liquidatori, poi, avranno oggettivamente maggiori difficoltà nell'accertamento della responsabilità del sinistro. Ciò dovrebbe comportare una crescita delle offerte di risarcimento liquidate in concorso di colpa con un aumento delle classi di merito dei danneggiati ed in definitiva dei premi da pagare. Inoltre l'obbligo per ogni cittadino di presentare denuncia alla propria assicurazione comporterà un aumento fittizio del numero della pratiche per sinistro e quindi un ulteriore aumento nel costo delle polizze RCA a carico dei cittadini.
Il danneggiato insoddisfatto dell'offerta risarcitoria avrebbe in sostanza due opzioni a disposizione: esperire un'azione diretta nei confronti della propria compagnia assicurativa, in totale violazione dei principi fondamentali del codice di procedura civile e con costi rilevanti, oppure accontentarsi.
I professionisti hanno taciuto.
Del resto questa riforma cancella un sistema che ha assicurato per anni una consistente fonte di reddito all'intera categoria.
Questa procedura ha avuto comunque un merito: aver messo d'accordo una volta tanto la maggior parte dell'avvocatura.

Di Andrea Trunzo





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