I danneggiati in caso di sinistro stradale vengono lasciati a fronteggiare le compagnie da soli senza assistenza tecnico professionale.
Il nuovo Codice delle
Assicurazioni ha suscitato
notevoli polemiche
nell'ambito dell'avvocatura
e delle associazioni dei
consumatori (frequentemente guidate proprio da avvocati)
soprattutto, ma
non solo, a causa della novità
introdotta dall'articolo
149 del Codice delle Assicurazioni,
che istituisce la
'procedura di risarcimento
diretto'.
Si stabilisce, infatti che «in
caso di sinistro tra due veicoli
a motore identificati
ed assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria,
dal quale siano derivati
danni ai veicoli coinvolti o
ai loro conducenti, i danneggiati
devono rivolgere
la richiesta di risarcimento
all'impresa di assicurazione
che ha stipulato il contratto
relativo al veicolo utilizzato.
La procedura di risarcimento
diretto riguarda i
danni al veicolo nonché i
danni alle cose trasportate
di proprietà dell'assicurato
o del conducente. Essa si
applica anche al danno alla
persona subito dal conducente
non responsabile
[…]». L'impresa che riceve
la richiesta di risarcimento
è obbligata a provvedere
alla liquidazione dei danni
per conto dell'impresa di
assicurazione del veicolo
responsabile, ferma restando
la successiva regolazione
dei loro rapporti. Se il
danneggiato dichiara di accettare
la somma offerta,
l'impresa provvede al pagamento
entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione.
Se il danneggiato
dichiara di non accettare
la somma offerta, o non fa
pervenire alcuna risposta,
l'impresa di assicurazione
corrisponde la somma offerta
al danneggiato. Il
danneggiato insoddisfatto
può eventualmente proporre
azione diretta nei soli
confronti della propria impresa
di assicurazione.
Per le società di assicurazioni,
tale procedura comporterà
solo benefici, specialmente
in termini di riduzione
dei risarcimenti.
Secondo i sostenitori della
novità, ci dovrebbero essere
benefici anche per i cittadini:
i risparmi per le
compagnie generati dalla
riduzione del risarcimenti
dovrebbero tradursi in tagli
sulle polizze, mentre la
semplificazione implicherebbe
la soddisfazione di
un'aspettativa dei danneggiati
in termini di rapidità
dei pagamenti.
Per gli avvocati la procedura
non garantirebbe nessuno
degli obiettivi prefissati
a vantaggio degli assicurati
come l'accorciamento
dei tempi di risarcimento
e la limitazione del diritto
dei cittadini ad un'assistenza
tecnica e qualificata
nonché ad un equo risarcimento.
Le compagnie assicurative
valuteranno i danni
in assenza di contraddittorio
e potrebbero sfruttare
il meccanismo
delle denunce
unilaterali
di sinistro
per dilatare i
tempi di accertamento
della responsabilità e quindi
di liquidazione del danno.
I liquidatori, poi,
avranno oggettivamente
maggiori difficoltà nell'accertamento
della responsabilità
del sinistro. Ciò dovrebbe
comportare una crescita
delle offerte di risarcimento
liquidate in concorso
di colpa con un aumento
delle classi di merito dei
danneggiati ed in definitiva
dei premi da pagare. Inoltre
l'obbligo per ogni cittadino
di presentare denuncia
alla propria assicurazione
comporterà un aumento fittizio
del numero della pratiche
per sinistro e quindi
un ulteriore aumento nel
costo delle polizze RCA a
carico dei cittadini.
Il danneggiato insoddisfatto
dell'offerta risarcitoria
avrebbe in sostanza due
opzioni a disposizione:
esperire un'azione diretta
nei confronti della propria
compagnia assicurativa, in
totale violazione dei principi
fondamentali del codice
di procedura civile e con
costi rilevanti, oppure accontentarsi.
I professionisti hanno taciuto.
Del resto questa
riforma cancella un sistema
che ha assicurato per anni
una consistente fonte di
reddito all'intera categoria.
Questa procedura ha avuto
comunque un merito: aver
messo d'accordo una volta
tanto la maggior parte dell'avvocatura.
Di Andrea Trunzo