Adozioni: una sola istanza per le famiglie di fatto.
Uno degli effetti
più condivisibili
dell'entrata in vigore
della nuova legge
numero 3537 sull'affido
condiviso è quello previsto
dalla disposizione indicata
all'articolo 4, II
comma, che estende l'applicazione
delle sue disposizioni
anche al “divorzio”
ed ai procedimenti
relativi “ai figli di
genitori non coniugati”.
In buona sostanza il nostro
ordinamento, senza
le lacerazioni di ordine
morale e politico collegate
all'emanazioni dei
Pacs, ha introdotto, finalmente
e con grande
civiltà, una vera e propria
equiparazione della
famiglia di fatto con
quella fondata sul matrimonio.
Si è infatti interessato di
regolare gli effetti della
soluzione della convivenza
con un occhio di
riguardo ai figli cosiddetti
naturali.
Chi scrive è, e resterà,
profondamente critico
nei confronti di una norma
che, rivoluzionando
un sistema, non si è
preoccupata di verificare
con l'attenzione dovuta i
troppi effetti negativi
che dovranno
essere assorbiti
dal lavoro di interpretazione
della
norma, ma per
onestà concettuale
non si può non
dare a…. Cesare
quel che è di Cesare.
Dal momento dell'entrata
in vigore
della nuova legge,
le famiglie di fatto,
all'atto della
soluzione della convivenza
avranno la possibilità
di rivolgersi ad un
solo giudice, quello del
Tribunale Civile, e non
dovranno più peregrinare,
come accadeva prima,
dividendosi tra un ricorso
al Tribunale dei Minorenni,
per discutere dell'organizzazione
dell'affidamento,
ed uno ulteriore
alla Camera di Consiglio
del Tribunale Civile
per la determinazione del
contributo al mantenimento
in favore dei figli.
Con una sola istanza alla
Camera di Consiglio del
Tribunale Civile avranno
la possibilità di risolvere
entrambe le problematiche.
Ciò comporterà un indubbio
risparmio di tempo,
ma quel che più conta
si avrà la possibilità di
poter contare su di una
pronuncia, emessa da un
solo giudicante, unica
per entrambi gli aspetti.
Con l'ulteriore vantaggio
che, conoscendo nella
sua globalità la specifica
storia di quella “famiglia”,
si eviteranno contrasti
di disposizioni, come
spesso prima accadeva
nella pratica.
Il Tribunale per i minorenni
verrà quindi sollevato
da un gran carico di
lavoro, potrà tirare un
sospiro di sollievo e dedicarsi
con maggiore efficacia
alle casistiche sue
proprie.
Il Tribunale Civile, con
la sua Sezione specializzata
per la famiglia,
estenderà semplicemente
la sua esperienza e la sua
competenza a tutti i figli
siano essi naturali o frutto
di un matrimonio.
Di Giorgio Vaccaro
Avvocato del Foro di Roma Presidente del Circolo Psicogiuridico di Roma