Serie A per i figli delle convivenze more uxorio
Date: Thursday, January 11 @ 16:52:11 CET
Topic: Articolo


Adozioni: una sola istanza per le famiglie di fatto.



Uno degli effetti più condivisibili dell'entrata in vigore della nuova legge numero 3537 sull'affido condiviso è quello previsto dalla disposizione indicata all'articolo 4, II comma, che estende l'applicazione delle sue disposizioni anche al “divorzio” ed ai procedimenti relativi “ai figli di genitori non coniugati”.
In buona sostanza il nostro ordinamento, senza le lacerazioni di ordine morale e politico collegate all'emanazioni dei Pacs, ha introdotto, finalmente e con grande civiltà, una vera e propria equiparazione della famiglia di fatto con quella fondata sul matrimonio.
Si è infatti interessato di regolare gli effetti della soluzione della convivenza con un occhio di riguardo ai figli cosiddetti naturali.
Chi scrive è, e resterà, profondamente critico nei confronti di una norma che, rivoluzionando un sistema, non si è preoccupata di verificare con l'attenzione dovuta i troppi effetti negativi che dovranno essere assorbiti dal lavoro di interpretazione della norma, ma per onestà concettuale non si può non dare a…. Cesare quel che è di Cesare.
Dal momento dell'entrata in vigore della nuova legge, le famiglie di fatto, all'atto della soluzione della convivenza avranno la possibilità di rivolgersi ad un solo giudice, quello del Tribunale Civile, e non dovranno più peregrinare, come accadeva prima, dividendosi tra un ricorso al Tribunale dei Minorenni, per discutere dell'organizzazione dell'affidamento, ed uno ulteriore alla Camera di Consiglio del Tribunale Civile per la determinazione del contributo al mantenimento in favore dei figli.
Con una sola istanza alla Camera di Consiglio del Tribunale Civile avranno la possibilità di risolvere entrambe le problematiche.
Ciò comporterà un indubbio risparmio di tempo, ma quel che più conta si avrà la possibilità di poter contare su di una pronuncia, emessa da un solo giudicante, unica per entrambi gli aspetti.
Con l'ulteriore vantaggio che, conoscendo nella sua globalità la specifica storia di quella “famiglia”, si eviteranno contrasti di disposizioni, come spesso prima accadeva nella pratica.
Il Tribunale per i minorenni verrà quindi sollevato da un gran carico di lavoro, potrà tirare un sospiro di sollievo e dedicarsi con maggiore efficacia alle casistiche sue proprie.
Il Tribunale Civile, con la sua Sezione specializzata per la famiglia, estenderà semplicemente la sua esperienza e la sua competenza a tutti i figli siano essi naturali o frutto di un matrimonio.

Di Giorgio Vaccaro
Avvocato del Foro di Roma Presidente del Circolo Psicogiuridico di Roma







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