In un mio articolo pubblicato
alcuni mesi or
sono in questa rivista
avevo tentato di allertare
gli avvocati sui rischi e le
assurdità giuridiche contenute
in alcuni articoli del
disegno di legge - Atto
Senato n° 2430 - relativo
al progetto di riforma del
codice di procedura civile,
cercando di focalizzare la
loro attenzione sulla necessità
di intervenire tempestivamente
in ogni modo
al fine di rendere operativo
il sano principio del
«prevenire è meglio di curare
». Avevo elencato all’uopo
alcuni articoli che
mi sembravano molto pericolosi
sia per i cittadini,
sia per la stessa classe forense
invitando gli avvocati
a collaborare con iniziative
anche personali.
In un mio articolo pubblicato
alcuni mesi or
sono in questa rivista
avevo tentato di allertare
gli avvocati sui rischi e le
assurdità giuridiche contenute
in alcuni articoli del
disegno di legge - Atto
Senato n° 2430 - relativo
al progetto di riforma del
codice di procedura civile,
cercando di focalizzare la
loro attenzione sulla necessità
di intervenire tempestivamente
in ogni modo
al fine di rendere operativo
il sano principio del
«prevenire è meglio di curare
». Avevo elencato all’uopo
alcuni articoli che
mi sembravano molto pericolosi
sia per i cittadini,
sia per la stessa classe forense
invitando gli avvocati
a collaborare con iniziative
anche personali.
Devo dire, con un certo
rammarico che pochissimi
avvocati della base hanno
dato un concreto seguito
al mio appello. Comprendo
che ognuno di noi abbia
a che fare con il suo
“correre” quotidiano e non
riesca a trovare il tempo
di inviare una lettera a
qualche parlamentare o
solo fornire qualche idea
per un emendamento.
Questo non è però un bel
segno, visto che quando
una legge errata viene
emanata tutti, poi, se ne
lamentano.
Fortunatamente, essendo
componente della Commissione
Consiliare “Osservatorio
sulla giustizia”
ho potuto sollevare la questione
in quella sede, riuscendo
ad ottenere attenzione.
La CommissioneConsiliare dopo aver studiato
nei dettagli il disegno
di legge ha operato
istituzionalmente contattando,
tramite suoi componenti,
alcuni avvocati
Senatori che già in passato
avevano dimostrato la
loro competenza e sensibilità
alle tematiche giuridiche
coinvolgendo nella
redazione di alcuni disegni
di legge le nostre
Commissioni Consiliari.
Si tratta dei Senatori Caruso,
Semeraro e Mugnai,
rispettivamente Presidente
della Commissione Giustizia
del Senato, relatore
del DDL e componente
delle Commissioni sui Diritti
Umani e Attività produttive.
Devo quindi dare, dopo
l’allarme innescato con il
mio precedente articolo,
una buona notizia.
Il Comitato ristretto nominatoin sede deliberante
dalla Commissione Giustizia
del Senato che era stato
deputato alla redazione
del testo unificato relativo
ai riuniti disegni di legge
2430, 487, 763, 836, 1438
e 2047 ha accolto le nostre
osservazioni modificando
sostanzialmente alcuni
articoli della prima
stesura peraltro già incautamente
approvati dalla
Camera.
Cercherò di sintetizzare le
più importanti modifiche
ottenute dando cenno di
altri articoli non evidenziati
nel mio precedente articolo.
L’articolo 96 del codice di
procedura civile pur risultando
modificato rispetto
all’attuale rimane nei limiti
della decenza giuridica.
Non si parla più di sollevabilità
d’ufficio e di condanna
della parte temeraria,
in caso di contumacia
dell’altra, in favore dell’agenzia
delle entrate.
Resta ferma la positiva
modifica all’articolo 92
del codice di procedura civile
che impone al giudicantei motivi alla base
dell’eventuale compensazione
delle spese.
Viene effettuata una modifica
agli articoli 133 e 134
che accoglie alcune proposte
(trasmissione via fax
o posta elettronica del dispositivo
della sentenza)
contenute nel disegno di
legge 2047 Senato al quale
avevo personalmente
dato il mio contributo.
Viene modificato l’articolo
149 sancendo ora normativamente
che la notificazione
si intende eseguita
per il notificante alla data
di consegna dell’atto all’Ufficiale
Giudiziario.
Sono aumentati del doppio
i termini dell’articolo
165 e viene sancita la regolarità
formale del deposito
della copia fotostatica
della citazione.
Con i nuovi testi degli articoli
170 e 176 potrà essere
effettuato lo scambio
o la comunicazione di alcuni
atti processuali a
mezzo fax o posta elettronica.
Vengono modificati gli
articoli 180, 183 e 184
per i quali la corposità
degli stessi e delle modifiche
apportate non mi
consentono in questo spazio
di poter fornire delucidazioni.
E’ stato soppresso l’articolo
da noi osteggiato che
prevedeva la creazione
dell’articolo 195 introducendo
un ingiusto limite
per i consulenti di parte
nella presentazione delle
osservazioni tecniche (entro
10 giorni prima del deposito
della relazione del
C.T.U).
Viene introdotta nell’articolo
250 (finalmente, ndr)
la possibilità di effettuare
l’intimazione ai testimoni
tramite lettera raccomandata
A.R.
Viene modificata la disposizione
dell’articolo 283
relativa alla sospensione
dell’efficacia esecutiva
della sentenza impugnata
limitando alla «sussistenza
di fondati motivi» l’indagine
del magistrato.
Nonostante la nostra opposizione
non è stata modificata
la stesura del nuovo
testo dell’articolo 319
che prevede ora il termine
di iscrizione a ruolo della
non ha ben compreso
quante cause non
giungevano ad intasare i
ruoli dei Giudici di Pace.
Vedremo!
Altre modifiche interes-santi per l’avvocatura sono
quelle contenute negli
articoli 591 bis, 591 ter,
596 e 598 che aprono finalmente
nuovi spazi professionaliper gli avvocati.
Un piccolo passo, certo,
ma che potrebbe indicare
la direzione sulla quale
puntare. Il disegno di legge
2430 contiene altremodifiche tra le quali
spiccano quelle relative
agli articoli 274 e 2721
del codice civile ed all’articolo
8 della legge 890
del 20/11/82.
In conclusione, a costo di
risultare pedante, vorrei ribadire
che il ruolo dell’avvocatura
non può essere
confinato solo nel tutelare
i propri assistiti ed in
conseguenza anche i propri
interessi quotidiani, ma
anche quello di proporsi
come valida interlocutrice
del legislatore nel processo
formativo delle leggi,
non avendo, come sin
troppo ha la magistratura,
il potere di interpretare le
norme quando non di modificarle
o disapplicarle.causa entro 20 giorni dalla
data di notificazione per
l’attore. La ragione di
questa disposizione mi
sembra ovvia. Dal momento
che con l’introduzionedel contributo unificato
non vengono più apposti
i bolli sulla citazione
lo Stato, in caso di definizione
bonaria della vertenza
prima dell’iscrizione
della causa a ruolo di
fronte al Giudice di Pace,
non percepisce alcuna
somma dalle parti. Ci sarà
sicuramente un risultato
economico ma forse il legislatorenon ha ben compreso
quante cause non
giungevano ad intasare i
ruoli dei Giudici di Pace.
Vedremo!
Altre modifiche interes-santi per l’avvocatura sono
quelle contenute negli
articoli 591 bis, 591 ter,
596 e 598 che aprono finalmente
nuovi spazi professionaliper gli avvocati.
Un piccolo passo, certo,
ma che potrebbe indicare
la direzione sulla quale
puntare. Il disegno di legge
2430 contiene altremodifiche tra le quali
spiccano quelle relative
agli articoli 274 e 2721
del codice civile ed all’articolo
8 della legge 890
del 20/11/82.
In conclusione, a costo di
risultare pedante, vorrei ribadire
che il ruolo dell’avvocatura
non può essere
confinato solo nel tutelare
i propri assistiti ed in
conseguenza anche i propri
interessi quotidiani, ma
anche quello di proporsi
come valida interlocutrice
del legislatore nel processo
formativo delle leggi,
non avendo, come sin
troppo ha la magistratura,
il potere di interpretare le
norme quando non di modificarle
o disapplicarle.
Di Catalisano Settimio
Avvocato del Foro di Roma