Forse buone nuove!
Date: Monday, December 27 @ 15:58:40 CET
Topic: Articolo


In un mio articolo pubblicato alcuni mesi or sono in questa rivista avevo tentato di allertare gli avvocati sui rischi e le assurdità giuridiche contenute in alcuni articoli del disegno di legge - Atto Senato n° 2430 - relativo al progetto di riforma del codice di procedura civile, cercando di focalizzare la loro attenzione sulla necessità di intervenire tempestivamente in ogni modo al fine di rendere operativo il sano principio del «prevenire è meglio di curare ». Avevo elencato all’uopo alcuni articoli che mi sembravano molto pericolosi sia per i cittadini, sia per la stessa classe forense invitando gli avvocati a collaborare con iniziative anche personali.



In un mio articolo pubblicato alcuni mesi or sono in questa rivista avevo tentato di allertare gli avvocati sui rischi e le assurdità giuridiche contenute in alcuni articoli del disegno di legge - Atto Senato n° 2430 - relativo al progetto di riforma del codice di procedura civile, cercando di focalizzare la loro attenzione sulla necessità di intervenire tempestivamente in ogni modo al fine di rendere operativo il sano principio del «prevenire è meglio di curare ». Avevo elencato all’uopo alcuni articoli che mi sembravano molto pericolosi sia per i cittadini, sia per la stessa classe forense invitando gli avvocati a collaborare con iniziative anche personali.
Devo dire, con un certo rammarico che pochissimi avvocati della base hanno dato un concreto seguito al mio appello. Comprendo che ognuno di noi abbia a che fare con il suo “correre” quotidiano e non riesca a trovare il tempo di inviare una lettera a qualche parlamentare o solo fornire qualche idea per un emendamento.
Questo non è però un bel segno, visto che quando una legge errata viene emanata tutti, poi, se ne lamentano.
Fortunatamente, essendo componente della Commissione Consiliare “Osservatorio sulla giustizia” ho potuto sollevare la questione in quella sede, riuscendo ad ottenere attenzione.
La CommissioneConsiliare dopo aver studiato nei dettagli il disegno di legge ha operato istituzionalmente contattando, tramite suoi componenti, alcuni avvocati Senatori che già in passato avevano dimostrato la loro competenza e sensibilità alle tematiche giuridiche coinvolgendo nella redazione di alcuni disegni di legge le nostre Commissioni Consiliari.
Si tratta dei Senatori Caruso, Semeraro e Mugnai, rispettivamente Presidente della Commissione Giustizia del Senato, relatore del DDL e componente delle Commissioni sui Diritti Umani e Attività produttive.
Devo quindi dare, dopo l’allarme innescato con il mio precedente articolo, una buona notizia.
Il Comitato ristretto nominatoin sede deliberante dalla Commissione Giustizia del Senato che era stato deputato alla redazione del testo unificato relativo ai riuniti disegni di legge 2430, 487, 763, 836, 1438 e 2047 ha accolto le nostre osservazioni modificando sostanzialmente alcuni articoli della prima stesura peraltro già incautamente approvati dalla Camera.
Cercherò di sintetizzare le più importanti modifiche ottenute dando cenno di altri articoli non evidenziati nel mio precedente articolo.
L’articolo 96 del codice di procedura civile pur risultando modificato rispetto all’attuale rimane nei limiti della decenza giuridica.
Non si parla più di sollevabilità d’ufficio e di condanna della parte temeraria, in caso di contumacia dell’altra, in favore dell’agenzia delle entrate.
Resta ferma la positiva modifica all’articolo 92 del codice di procedura civile che impone al giudicantei motivi alla base dell’eventuale compensazione delle spese.
Viene effettuata una modifica agli articoli 133 e 134 che accoglie alcune proposte (trasmissione via fax o posta elettronica del dispositivo della sentenza) contenute nel disegno di legge 2047 Senato al quale avevo personalmente dato il mio contributo.
Viene modificato l’articolo 149 sancendo ora normativamente che la notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario.
Sono aumentati del doppio i termini dell’articolo 165 e viene sancita la regolarità formale del deposito della copia fotostatica della citazione.
Con i nuovi testi degli articoli 170 e 176 potrà essere effettuato lo scambio o la comunicazione di alcuni atti processuali a mezzo fax o posta elettronica.
Vengono modificati gli articoli 180, 183 e 184 per i quali la corposità degli stessi e delle modifiche apportate non mi consentono in questo spazio di poter fornire delucidazioni.
E’ stato soppresso l’articolo da noi osteggiato che prevedeva la creazione dell’articolo 195 introducendo un ingiusto limite per i consulenti di parte nella presentazione delle osservazioni tecniche (entro 10 giorni prima del deposito della relazione del C.T.U).
Viene introdotta nell’articolo 250 (finalmente, ndr) la possibilità di effettuare l’intimazione ai testimoni tramite lettera raccomandata A.R.
Viene modificata la disposizione dell’articolo 283 relativa alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitando alla «sussistenza di fondati motivi» l’indagine del magistrato.
Nonostante la nostra opposizione non è stata modificata la stesura del nuovo testo dell’articolo 319 che prevede ora il termine di iscrizione a ruolo della non ha ben compreso quante cause non giungevano ad intasare i ruoli dei Giudici di Pace. Vedremo!
Altre modifiche interes-santi per l’avvocatura sono quelle contenute negli articoli 591 bis, 591 ter, 596 e 598 che aprono finalmente nuovi spazi professionaliper gli avvocati.
Un piccolo passo, certo, ma che potrebbe indicare la direzione sulla quale puntare. Il disegno di legge 2430 contiene altremodifiche tra le quali spiccano quelle relative agli articoli 274 e 2721 del codice civile ed all’articolo 8 della legge 890 del 20/11/82.
In conclusione, a costo di risultare pedante, vorrei ribadire che il ruolo dell’avvocatura non può essere confinato solo nel tutelare i propri assistiti ed in conseguenza anche i propri interessi quotidiani, ma anche quello di proporsi come valida interlocutrice del legislatore nel processo formativo delle leggi, non avendo, come sin troppo ha la magistratura, il potere di interpretare le norme quando non di modificarle o disapplicarle.causa entro 20 giorni dalla data di notificazione per l’attore. La ragione di questa disposizione mi sembra ovvia. Dal momento che con l’introduzionedel contributo unificato non vengono più apposti i bolli sulla citazione lo Stato, in caso di definizione bonaria della vertenza prima dell’iscrizione della causa a ruolo di fronte al Giudice di Pace, non percepisce alcuna somma dalle parti. Ci sarà sicuramente un risultato economico ma forse il legislatorenon ha ben compreso quante cause non giungevano ad intasare i ruoli dei Giudici di Pace.
Vedremo!
Altre modifiche interes-santi per l’avvocatura sono quelle contenute negli articoli 591 bis, 591 ter, 596 e 598 che aprono finalmente nuovi spazi professionaliper gli avvocati.
Un piccolo passo, certo, ma che potrebbe indicare la direzione sulla quale puntare. Il disegno di legge 2430 contiene altremodifiche tra le quali spiccano quelle relative agli articoli 274 e 2721 del codice civile ed all’articolo 8 della legge 890 del 20/11/82.
In conclusione, a costo di risultare pedante, vorrei ribadire che il ruolo dell’avvocatura non può essere confinato solo nel tutelare i propri assistiti ed in conseguenza anche i propri interessi quotidiani, ma anche quello di proporsi come valida interlocutrice del legislatore nel processo formativo delle leggi, non avendo, come sin troppo ha la magistratura, il potere di interpretare le norme quando non di modificarle o disapplicarle.

Di Catalisano Settimio
Avvocato del Foro di Roma







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