Minori: i rischi nelle audizioni
Date: Monday, December 27 @ 16:01:33 CET
Topic: Articolo


Ogni volta che si affronta il tema dell’audizione del minore si registrano interventi di plauso e di condivisione.



Ogni volta che si affronta il tema dell’audizione del minore si registrano interventi di plauso e di condivisione.
Ma quanti nella realtà si trovano ogni giorno a lottare con le “crisi intrafamiliari” ben sanno come lo svolgersi concreto delle tematiche processuali sia distante dall’effettiva realizzazione del precetto normativo.
L’audizione del minore èun dato che appartiene al mondo del diritto europeo, nelle diverse realtà normative dei singoli Paesi; da parecchio tempo chi scrive ha avuto modo di approfondire più volte la ricerca di normativa comparata verificando così come la stessa nozione di minore sia un dato non omogeneo nella nostra Europa, e ciò in quanto “la valutazione della maturità psicologica e dell’idoneitàa sostenere un’audizione” vengono decise in modo difforme dai vari Tribunali europei.
Ma quello che più interessa approfondire in questo momento è un altro aspetto.
Posta la verifica positiva della maturità psicologica (dato anch’esso a rischio come vedremo più avanti), posta l’audizione in ambito protetto, effettuata dal magistrato giudicante da solo o per il tramite di un suo esperto, quanto riferito dal minore come verrà valutato nella dinamica processuale, come potrà essere di ausilio per chi giudica, quando dovrà trasformare, quanto detto dal “minore”, in un suo provvedimento? L’audizione del minore è una possibilità di approfondire le tematiche della relazione genitoriale, non libera da pesantissimi rischi, sia per il minore, sia per il risultato che può essere inserito nella vita dello stesso da una non attenta lettura del suo “dire”, con l’emanazione di provvedimenti che andranno poi a regolare il suo rapporto con le figure genitoriali.
Esaminiamo in prima battuta il portato della “verifica positiva della maturità psicologica del minore” che, a norma di legge, è primo esame di attendibilità per poi dar luogo all’audizione.
Orbene forse non è ancora chiaro al mondo del diritto, che un minore perfettamente maturo, rispetto alla sua età, perfettamente in linea con i dati del suo sviluppo, non potrà che affrontaredelle terribili difficoltà allorquando si avvicini a dover parlare del suo vissuto con “mamma e papà”!
Con questo non vogliamo sostenere la non validità in assoluto del preventivo esame, ma la normalità del minore rispetto ai dati del suo momento evolutivo è dato assolutamente indipendente dalla capacità per lo stesso di esprimere il suo stato d’animo, rispetto all’evento separativo che lo vede molte volte protagonista degli interessi, inconsciamente, contrapposti dei genitori.
In buona sostanza è doveroso avvicinarsi all’audizione del minore tenendo presente che per lo stesso i genitori sono “figure intoccabili” a prescindere dalla guerra che si stanno facendo, e come tali al di sopra di ogni cosa.
Vediamo ora a quali rischi possa essere esposto il minore nell’ambito di una audizione.
Indipendentemente da quale sia il contesto del conflitto coniugale, in cui si dibatta la coppia, il minore guarda ad entrambi come ai propri unici punti di riferimento, e per quanto possa essere protetta la sua audizione (termine con il qualesi indica il contesto di ascolto dove interpretare la comportamentalità dello stesso), le sensazioni che gli passeranno con il “non detto” da parte dei genitori (ovvero con i loro comportamenti) lo esporranno ad una tensione che viene indicata con il nome di “conflitto di lealtà”, intendendosi con questa espressione la intima impossibilità di poter preferire l’uno o l’altro dei genitori.
In altre parole, per bene che vada, vivrà la sua audizione come un momento in cui quanto farà o dirà potrà avere come conseguenza una minore serenità della mamma o del suo papà, e certo tutto questo, oltre a quanto già in concreto si trovi a dover vivere, visto il momento di crisi che si affronta con la separazione, non gli consentirà una maggiore serenità.
Il difendere il minore dal “conflitto di lealtà” è poi la ragione per la quale la Mediazione Familiare non consente l’ingresso ai minorinel campo neutro mediativo, e non è ragione di poco.
Quanto poi all’esito dell’audizione, come elemento del provvedimento giudiziario, non può non annotarsi come questo potrà venir esibito dal genitore “vittorioso” come ulteriore elemento della propria guerra coniugale, così aumentando ancor di più la distanza dalla parte che risulterà ridimensionata o sconfitta.
Poste queste premesse, non possiamo sottolineare come uno dei criteri giurisprudenziali, e forse il più valido, per poter individuare tra i due genitori quale sia il più idoneo affidatario, sia il criterio di “facilitazione della fruibilità con l’altro genitore”, ovvero il non frapporre ostacoli a che l’altro genitore possa, nella delicata fase della separazione, mantenere stabili e sereni rapporti con i figli.
L’affidamento non è disposto come un premio morale in favore di uno dei due coniugi, non riconosce in favore del titolare dello stesso un “diritto di amministrazione del minore e delle sue emozioni” e soprattutto, non consente che lo stesso minore venga “arruolato” nella guerra coniugale. Qualunque scelta di vita uno dei coniugi abbia compiuto, la sua figura genitoriale è indispensabile per una crescita serena del minore, che dovrebbe essere immediatamente allontanato da quel genitore che consente ai figli di essere parti nel processo di contrapposizione coniugale, per essere affidati a quello tra i due che, al contrario, correttamente consente una serena fruizione genitoriale dell’altro. E’ doveroso ribadire, (e chi si occupa di diritto di famiglia non puòcolpevolmente ignorare) che i minori nutrono nei confronti dei genitori dei legami che per loro natura sono immodificabili.
Una madre ed un padre possono cambiare vita, partner, lavoro, città, ma resteranno l’unica mamma o papà per tutta la vita.
Il legame con questi è un legame che consente al figlio di crescere e costruire, in se stesso, i punti di riferimento per lo sviluppo della propria personalità.
Tale legge dell’età evolutiva è troppo spesso ignorata da chi estende i canoni morali coniugali, alla genitorialità. La coniugalità e la genitorialità sono due realtà assolutamente autonome fra loro. Il conflitto in una coniugalità - ove estenda la sua polemica nel mondo della genitorialità - crea e genera dei danni irreversibili ai figli della coppia.
L’arruolare i figli nella guerra giudiziaria, è un errore umano frequentissimo, frutto della difficoltà di elaborare il lutto conseguente alla separazione, e sul superamento di questo che si dovrebbe operare ad ogni livello, ed è questa la sfida dell’aggiornamento professionale di chi ogni giorno si occupa di separazioni o divorzi.

Di Vaccaro Giorgio
Avvocato del Foro di Roma







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