Ogni volta che si affronta
il tema dell’audizione
del minore
si registrano interventi
di plauso e di condivisione.
Ogni volta che si affronta
il tema dell’audizione
del minore
si registrano interventi
di plauso e di condivisione.
Ma quanti nella realtà si
trovano ogni giorno a lottare
con le “crisi intrafamiliari”
ben sanno come
lo svolgersi concreto delle
tematiche processuali sia
distante dall’effettiva realizzazione
del precetto
normativo.
L’audizione del minore èun dato che appartiene al
mondo del diritto europeo,
nelle diverse realtà
normative dei singoli
Paesi; da parecchio tempo
chi scrive ha avuto modo
di approfondire più volte
la ricerca di normativa
comparata verificando così
come la stessa nozione
di minore sia un dato non
omogeneo nella nostra
Europa, e ciò in quanto
“la valutazione della maturità
psicologica e dell’idoneitàa sostenere un’audizione”
vengono decise
in modo difforme dai vari
Tribunali europei.
Ma quello che più interessa
approfondire in questo
momento è un altro aspetto.
Posta la verifica positiva
della maturità psicologica
(dato anch’esso a rischio
come vedremo più avanti),
posta l’audizione in ambito
protetto, effettuata dal
magistrato giudicante da
solo o per il tramite di un
suo esperto, quanto riferito
dal minore come verrà valutato
nella dinamica processuale,
come potrà essere
di ausilio per chi giudica,
quando dovrà trasformare,
quanto detto dal
“minore”, in un suo provvedimento?
L’audizione del minore è
una possibilità di approfondire
le tematiche
della relazione genitoriale,
non libera da pesantissimi
rischi, sia per il minore,
sia per il risultato che può
essere inserito nella vita
dello stesso da una non attenta
lettura del suo “dire”,
con l’emanazione di
provvedimenti che andranno
poi a regolare il suo
rapporto con le figure genitoriali.
Esaminiamo in prima battuta
il portato della “verifica
positiva della maturità
psicologica del minore”
che, a norma di legge, è
primo esame di attendibilità
per poi dar luogo all’audizione.
Orbene forse non è ancora
chiaro al mondo del diritto,
che un minore perfettamente
maturo, rispetto alla
sua età, perfettamente in
linea con i dati del suo
sviluppo, non potrà che affrontaredelle terribili difficoltà
allorquando si avvicini
a dover parlare del
suo vissuto con “mamma e
papà”!
Con questo non vogliamo
sostenere la non validità in
assoluto del preventivo
esame, ma la normalità del
minore rispetto ai dati del
suo momento evolutivo è
dato assolutamente indipendente
dalla capacità
per lo stesso di esprimere
il suo stato d’animo, rispetto
all’evento separativo
che lo vede molte volte
protagonista degli interessi,
inconsciamente, contrapposti
dei genitori.
In buona sostanza è doveroso
avvicinarsi all’audizione
del minore tenendo
presente che per lo stesso i
genitori sono “figure intoccabili”
a prescindere dalla
guerra che si stanno facendo,
e come tali al di sopra
di ogni cosa.
Vediamo ora a quali rischi
possa essere esposto il minore
nell’ambito di una audizione.
Indipendentemente da quale
sia il contesto del conflitto
coniugale, in cui si
dibatta la coppia, il minore
guarda ad entrambi come
ai propri unici punti di riferimento,
e per quanto possa
essere protetta la sua audizione
(termine con il qualesi indica il contesto di
ascolto dove interpretare la
comportamentalità dello
stesso), le sensazioni che
gli passeranno con il “non
detto” da parte dei genitori
(ovvero con i loro comportamenti)
lo esporranno ad
una tensione che viene indicata
con il nome di “conflitto
di lealtà”, intendendosi
con questa espressione
la intima impossibilità di
poter preferire l’uno o l’altro
dei genitori.
In altre parole, per bene
che vada, vivrà la sua audizione
come un momento in
cui quanto farà o dirà potrà
avere come conseguenza
una minore serenità della
mamma o del suo papà, e
certo tutto questo, oltre a
quanto già in concreto si
trovi a dover vivere, visto
il momento di crisi che si
affronta con la separazione,
non gli consentirà una
maggiore serenità.
Il difendere il minore dal
“conflitto di lealtà” è poi la
ragione per la quale la Mediazione
Familiare non
consente l’ingresso ai minorinel campo neutro mediativo,
e non è ragione di
poco.
Quanto poi all’esito dell’audizione,
come elemento
del provvedimento giudiziario,
non può non annotarsi
come questo potrà
venir esibito dal genitore
“vittorioso” come ulteriore
elemento della propria
guerra coniugale, così aumentando
ancor di più la
distanza dalla parte che risulterà
ridimensionata o
sconfitta.
Poste queste premesse,
non possiamo sottolineare
come uno dei criteri giurisprudenziali,
e forse il più
valido, per poter individuare
tra i due genitori
quale sia il più idoneo affidatario,
sia il criterio di
“facilitazione della fruibilità
con l’altro genitore”,
ovvero il non frapporre
ostacoli a che l’altro genitore
possa, nella delicata
fase della separazione,
mantenere stabili e sereni
rapporti con i figli.
L’affidamento non è disposto
come un premio morale
in favore di uno dei due
coniugi, non riconosce in
favore del titolare dello
stesso un “diritto di amministrazione
del minore e
delle sue emozioni” e soprattutto,
non consente che
lo stesso minore venga “arruolato”
nella guerra coniugale.
Qualunque scelta di vita
uno dei coniugi abbia compiuto,
la sua figura genitoriale
è indispensabile per
una crescita serena del minore,
che dovrebbe essere
immediatamente allontanato
da quel genitore che
consente ai figli di essere
parti nel processo di contrapposizione
coniugale,
per essere affidati a quello
tra i due che, al contrario,
correttamente consente una
serena fruizione genitoriale
dell’altro. E’ doveroso ribadire,
(e chi si occupa di
diritto di famiglia non puòcolpevolmente ignorare)
che i minori nutrono nei
confronti dei genitori dei
legami che per loro natura
sono immodificabili.
Una madre ed un padre
possono cambiare vita,
partner, lavoro, città, ma
resteranno l’unica mamma
o papà per tutta la vita.
Il legame con questi è un
legame che consente al figlio
di crescere e costruire,
in se stesso, i punti di
riferimento per lo sviluppo
della propria personalità.
Tale legge dell’età evolutiva
è troppo spesso ignorata
da chi estende i canoni
morali coniugali, alla
genitorialità. La coniugalità
e la genitorialità sono
due realtà assolutamente
autonome fra loro. Il conflitto
in una coniugalità -
ove estenda la sua polemica
nel mondo della genitorialità
- crea e genera dei
danni irreversibili ai figli
della coppia.
L’arruolare i figli nella
guerra giudiziaria, è un errore
umano frequentissimo,
frutto della difficoltà
di elaborare il lutto conseguente
alla separazione, e
sul superamento di questo
che si dovrebbe operare
ad ogni livello, ed è questa
la sfida dell’aggiornamento
professionale di chi
ogni giorno si occupa di
separazioni o divorzi.
Di Vaccaro Giorgio
Avvocato del Foro di Roma