Al Tribunale di Roma...In cerca di una risposta certa
Per chi ancora non lo
sapesse, nei giorni
scorsi gli avvocati del
Foro di Roma sono stati resi
edotti di un’allarmante decisione.
Infatti, nei corridoi
della IV sezione mobiliare
del Tribunale di Civile di
Roma è stata affissa una circolare,
con la quale il Presidente
della sezione, Dott.ssa
Russo, “in attuazione della
nota prot. 212/08 del
24.09.2008 della Presidenza
del Tribunale comunica che
con decorrenza da lunedì
20.10.2008 non verranno più
concessi differimenti delle
vendite forzate richiesti dalle
parti ed a beneficio del debitore,
né svincoli a favore del
creditore di somme di denaro
versate dal debitore esecutato
nell’ambito della procedura
esecutiva, prima della
sua conclusione. Roma,
16.10.2008”. Orbene, preso
atto della ferale notizia, le
prime incertezze hanno riguardato
le modalità con le
quali essa è stata portata a
conoscenza dei destinatari.
Perché tale comunicazione è
stata affissa solo quattro
giorni prima del 20 ottobre,
termine fissato per l’inizio
dell’applicazione della nota
presidenziale, quando la medesima
nota è di quasi un
mese prima?
Perché l’informazione è stata
affissa di giovedì, quando
non è possibile effettuare gli
svincoli, in quanto lo sportello
adibito ad essi è operativo
solo nei giorni dispari?
E perché si è scelto il giorno
16 ottobre, quando era noto
che per il 15 ottobre era stata
programmata un’assemblea
dei dipendenti mentre per il
17 ottobre era stato proclamato
lo sciopero generale?
Era facile aspettarsi, quindi,
che gli avvocati non si sarebbero
recati presso lo sportello
degli svincoli. Tralasciando
questi dubbi, si è cercato
di ottenere informazioni sul
contenuto della nota 212/08
del 24.09.2008, chiedendone
una copia. A tal fine la prima
“tappa” sono stati gli uffici
della Presidenza presso il
Tribunale a Via Giulio Cesare,
ma qui non sapevano dare
indicazione in quanto non
avevano mai sentito parlare
della suddetta. Pertanto, il
personale di cancelleria suggeriva
di rivolgersi direttamente
alla IV sezione mobiliare.
Qui ci veniva risposto
che avere una copia della delibera
presidenziale era impossibile,
in quanto atto interno
al Tribunale. In ogni
caso, con tale determina si
torna ad applicare testualmente
l’art. 495 c.p.c, in base
al quale la somma depositata,
essendo sostitutiva dei beni
pignorati, sarebbe svincolabile
solo dopo l’udienza di conversione.
Non paghi di tale risposta,
ci si è rivolti alla segreteria
della Presidenza del
Tribunale, presso gli uffici di
Via Golametto. Dopo un momento
iniziale di smarrimento
(sembrava che non sapessero
della nota), l’unica risposta
che hanno saputo dare è quella
di proporre un’apposita
istanza motivata al Presidente
del Tribunale. Alla fine rimane
un unico dubbio. Se in un
certo senso è stata ripristina la
“legalità”, perché in tutti questi
anni la prassi è stata
tutt’altra? In attesa di una risposta
al quesito, il creditore
è costretto a pazientare.
Valeria Noccioli