Difendo Di Pietro
Date: Tuesday, February 10 @ 16:42:23 CET
Topic: Editoriali


Per il presunto reato di vilipendio

Non posso nascondere lo sconcerto nell'apprendere, quale avvocato e quale iscritto alla Camera Penale di Roma, la notizia della iniziativa del Presidente dell'Unione delle Camere Penali, avv. Oreste Dominioni, di denunciare l'on. Antonio Di Pietro per il presunto reato di vilipendio del Capo dello Stato. Lo sconcerto è aumentato aprendo il sito dell'UCPI e leggendo la polemica con il contenuto della trasmissione Matrix, fatto che lascia intendere che l'Unione ha fatto propria la iniziativa del presidente Dominioni. Non mi risulta che le Camere Penali si siano mai pronunciate nel senso di denunciare penalmente un loro collega (l'on. Di Pietro è attualmente un avvocato) per un reato politico.
Senza entrare nel merito delle dichiarazioni dell'on. Di Pietro, può essere condiviso che una associazione che ha quale scopo statutario fondamentale l'affermazione che «il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo»assuma una simile iniziativa senza alcun confronto preventivo con la base dei propri iscritti, cioè le singole Camere Penali e gli avvocati ad esse aderenti?
L’avv. Oreste Dominioni è un professionista di enorme valore, che tante volte si è battuto per la libertà dei propri assistiti, e sono quindi convinto che, nel suo intimo di Avvocato con la «A» maiuscola, si renda conto che la sua iniziativa contrasta con quei principi da lui sempre propugnati e per i quali gode della unanime stima. Talvolta gli avvocati hanno dei clienti ingombranti ai quali è difficile dire di no, quando essi chiedono di assumere posizioni legalmente corrette, anche se in contrasto con il modo di essere del loro difensore.
Nulla si avrebbe quindi da eccepire se la denuncia fosse partita dal professionista, avv. Dominioni: lo sconcerto nasce dal fatto che l'UCPI se ne sia assunta di fatto la paternità.
Peraltro, nel merito, l'ascolto delle parole integrali dell'on. Di Pietro nella trasmissione Matrix fa ritenere che nei confronti del Capo dello Stato vi sia stata una critica politica severa nel rispetto del principio della continenza e che, quindi, l'UCPI, se proprio avesse voluto pronunciarsi sulla vicenda, avrebbe dovuto eventualmente schierarsi a difesa del proprio collega parlamentare travolto nel tritacarne di polemiche mediatiche giustizialiste e, come tali, lontane dai basilari principi di diritto e di tolleranza a difesa dei quali l'avvocatura penale è sempre stata in prima linea.
Anche perché, come ho avuto modo di scrivere in difesa di altro illustre imputato per il medesimo reato, nella storia della legislazione italiana, il delitto politico acquisisce una valenza a volte positiva, con una sorta di favor rei nel caso in cui comportamenti anche violenti (quali saccheggi, devastazioni, ecc.) si siano verificati per motivi politici, ed a volte negativa, con inasprimenti delle pene e delle condizioni di detenzione anche per i reati di opinione.
Dal 1926 e per tutta la durata del periodo fascista, il carattere politico del reato aveva una valenza negativa, con casi di incriminazione di comportamenti altrimenti non puniti, quale l'espatrio clandestino per motivi politici, o di aggravamento della pena per il delitto politico rispetto alla medesima fattispecie comune.
E' innegabile che il vilipendio al Capo dello Stato di cui all'art. 278 c.p. è un delitto contro la personalità dello stato di natura prettamente politica, che trova origine nel cosiddetto reato di «lesa maestà» presente nell'ordinamento precedente alla Costituzione Repubblicana, modificato dall'Assemblea Costituente con L. 1317 dell'11 Novembre 1947, prima della approvazione della Costituzione, ma in un periodo nel quale l'influenza della legislazione monarchica e fascista era ancora enorme.
Ciò ha portato più volte gli studiosi ad esprimere i loro dubbi sulla sua rispondenza al principio di libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. anche alla luce del fatto che il legislatore dal 1947, pur volendo liberalizzare il sistema, non aveva ancora quale punto di riferimento giuridico e psicologico la Costituzione ed i relativi limiti di punibilità imposti da tale norma.
Gli avvocati ben sanno che anche nella Repubblica vi è stata un'alta incidenza delle incriminazioni fatte in ragione della politicità dei reati e la sopravvivenza, sotto la nozione di delitto politico, di modalità persecutorie tipiche del «crimen leasae maiestatis », tant'è che, dopo la approvazione della Costituzione, si è assistito all'introduzione ed alla permanenza nell'ordinamento italiano di norme che fanno della politicità (per esempio sotto la forma di «finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico/costituzionale ») la causa o di incriminazione di comportamenti altrimenti non puniti o di forte aggravamento della pena. Che il reato di cui si vuole processare l'on. Di Pietro sia un reato politico d'opinione è provato dal fatto che l'art. 278 c.p. subordina l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia di cui all'art. 313 c.p.. Orbene, dalle origini dello stato unitario, la tecnica adottata dal potere per controllare un fenomeno politico (politicizzazione o criminalizzazione) e la fase in cui si trova il fenomeno stesso (di crescita o di esaurimento), passa attraverso il potere esecutivo con la concessione o meno delle autorizzazioni a procedere ed attraverso quello legislativo con la concessione dei provvedimenti di amnistia. Non a caso sin dal R.D. 4/6/1899 n. 192, i reati che compaiono più di frequente amnistiati per riferimento diretto da parte del legislatore sono quelli di «offesa al re» e «vilipendio delle istituzioni costituzionali» (artt. 125 e 126 del Cod. Pen. Zanardelli).
Il difensore dell'on. Berlusconi, avv. Dominioni, ha sostanzialmente chiesto che il Ministro Alfano decida se l'on. Di Pietro, che ha presentato un referendum contro il «lodo Alfano» a tutela degli interessi dell'on. Berlusconi, debba essere o meno processato.
Ottima mossa, quale difensore del proprio cliente: ma cosa c'entra l'Unione delle Camere Penali?

AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

Di Romolo Reboa
Avvocato del Foro di Roma







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