Contenuti diffusi ai media e diffamazione
Date: Thursday, June 11 @ 18:56:11 CEST
Topic: Articolo


La responsabilità penale dell'addetto stampa

In un’epoca come la nostra, nella quale prolifera sempre di più il ricorso a professionisti, i cd. “addetti stampa”, chiamati quotidianamente a curare le pubbliche relazioni di svariate categorie di personaggi pubblici, appare non privo di interesse l’esame degli eventuali profili di responsabilità penale cui potrebbe incorrere l’ “addetto stampa” che divulghi, per conto del soggetto “pubblico” per il quale lavora, notizie dal sicuro contenuto diffamatorio.
In altri termini, la domanda alla quale qui si cercherà di dare una risposta è la seguente: l’addetto stampa c h e r e n d a note, per conto di un terzo, notizie dal contenuto diffamatorio può ritenersi, per tale ragione, esente da responsabilità penale?
Ebbene, a tale quesito, sembrerebbe, ad avviso dello Scrivente, non potersi dare che una risposta negativa, nel senso che - qualora l’addetto stampa divulghi notizie dal contenuto diffamatorio seppur su mandato di terzi - deve considerarsi comunque penalmente responsabile del reato di diffamazione. Tale delitto, punito dall’art. 595 c.p., prevede la pena detentiva (alternativa a quella pecuniaria) a carico di colui il quale, fuori dai casi di ingiuria, offenda l’altrui reputazione comunicando con più persone. A fondamento di tale conclusione militano sostanzialmente due argomentazioni.
La prima, di carattere generale, attiene al principio della personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 della Costituzione.
La seconda, più pregnante, riguarda, invece, l’impossibilità di applicare al caso de quo la scriminante dell’adempimento del dovere ex art. 51 c.p. .
A tal fine, infatti, è necessario che il dovere di cui si invocherebbe l’adempimento sia imposto o da “una norma giuridica” o da “un ordine legittimo della Pubblica Autorità”, presupposti questi ultimi assolutamente inesistenti nell’ipotesi in esame. Non si rinviene, infatti, all’interno del nostro ordinamento alcuna norma giuridica che imponga il dovere di diffondere notiziediffamatorie per conto del proprio datore di lavoro.
Del pari, insostenibile è la tesi della riconducibilità all’interno del concetto di “pubblica Autorità” di personaggi dotati semplicemente di “pubblica notorietà”.
Ad ogni modo, a conferma delle tesi appena sostenute, pare deporre anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione pronunziatasi sul tema in esame. Secondo le valutazioni del Supremo Collegio difatti: “Il responsabile dell'ufficio stampa assume la paternità e la responsabilità del comunicato che viene reso di pubblico dominio e risponde pertanto di diffamazione a mezzo stampa” (Cass. pen., Sez. V, 12/02/1999, n. 3705, in Cass. Pen., 2001, 1469). Ne discende, in conclusione, che l’addetto stampa che divulghi, per conto di terzi, notizie dal contenuto diffamatorio potrà ritenersi responsabile del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. .

Francesco Salamone
Cultore di Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia





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