Le esecuzioni immobiliari
Date: Thursday, October 08 @ 18:16:18 CEST
Topic: Articolo


Professionisti e vendita di immobili

Come noto il legislatore è intervenuto più volte in questi ultimi anni al fine di riformare il processo esecutivo, preda delle disfunzioni e delle inefficienze dell’amministrazione della giustizia, ma altresì ostaggio di un sottobosco di maneggioni pronti a condizionare quando non a sabotare le aste giudiziarie.
In questo senso si è innanzi tutto congegnato un sistema di vendita che, sulla scorta dell’esperienza maturata negli uffici giudiziari, privilegia la “vendita senza incanto” (in cui si aggiudica l’immobile colui che presenti, nel termine fissato dal giudice, un’offerta di acquisto sufficiente rispetto al prezzo base, e, nel caso di pluralità di offerenti, colui che presenti la migliore offerta), e solo in una seconda fase, sul presupposto della mancata vendita senza incanto, è previsto l’espletamento della vendita con incanto. Dall’altra parte si è ampliata la possibilità di delegare l’intero procedimento di vendita, ora delegabile non più solo in favore dei notai, ma anche degli altri professionisti indicati dall’art. 591 bis c.p.c., ossia avvocati e dottori commercialisti i cui nomi siano iscritti negli elenchi disciplinati dall’art. 179 ter delle disp. att. c.p.c.. Pertanto è stato ampliato il novero dei potenziali destinatari del provvedimento di delega ed è stato accresciuto il novero degli atti delegabili, onde consentire al Professionista di compiere anche le operazioni di vendita dell’immobile.
Il professionista interessato ad essere destinatario di un provvedimento di delega, a norma dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. deve in primo luogo manifestare la propria disponibilità all’ordine professionale di appartenenza.
Ciò in quanto ogni triennio il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati ed il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti provvedono a comunicare i nominativi degli interessati ai Presidenti dei Tribunali, ai fini della formazione da parte di questi ultimi di apposti elenchi, distinti per ciascun circondario, di professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Giova precisare che solo con riferimento agli elenchi riguardanti avvocati e commercialisti la legge prevede che siano allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il richiamo alle concrete esperienze vantate dal professionista sembra voler finalmente affermare un criterio di merito nella scelta dei soggetti delegati anche perché l’art. 179- ter disp.att. c.p.c. prevede che al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale disponga la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591-bis, primo comma, del codice. La cancellazione dagli elenchi a seguito di revoca di delega comporta che il professionista non possa esservi reinserito non solo nel triennio in corso ma anche nel triennio successivo. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dalgiudice dell’esecuzione.
Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo. La misura dei compensi dovuti è stabilita ogni triennio con decreto – per ora non ancora emanato - del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti.
Ciò significa che verrà applicata una specifica tariffa, distinta dalle singole tariffe professionali, di cui però non v’è ancora traccia.
Un possibile termine di paragone viene indicato nel D.M. 25 maggio 1999, n. 313 “Regolamento recante norme per la determinazione dei comcompensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302”. Per concludere si tratta di un’attività certamente nuova per i professionisti forensi abituati a misurarsi con difese di parte ed invece chiamati qui a svolgere un ruolo di terzietà come ausiliari del giudice, in una inedita veste tecnica che comporterà in primo luogo la necessità di adeguare gli studi e il personale, ma anche un diverso rapporto con il giudice e le parti. Si segnala infine che a differenza di molti Ordini Professionali, a Roma ancora non è disponibile on line una modulistica per la presentazione delle domande e la creazione delle schede personali al fine di agevolare i Colleghi interessati a questo nuovo settore di attività.

Giorgio Ciccarelli
Avvocato del Foro di Roma





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