Giustizia: il sistema giudiziario si velocizza
A seguito della delibera
che il Governo
ha adottato ritenendo
la straordinaria necessità
ed urgenza di garantire la
funzionalità del sistema
giudiziario e di fare cessare
il pregiudizio per l’erario
conseguente all’incremento
degli esborsi subiti in conseguenza
della violazione
del principio di ragionevole
durata del processo e le
connesse infrazioni degli
obblighi assunti in sede comunitaria;
il Capo dello
Stato ha emanato, il
29.12.2009, il decreto-legge
n.193 (in G.U. n. 302 del
30.12.2009), il cui testo è
entrato in vigore dal
31.12.2009.
Il provvedimento, composto
di soli cinque articoli, ha
tre direttrici fondamentali:
a) proroga al 31 dicembre
2010 delle funzioni giudiziarie
dei circa tremila magistrati
onorari, nelle more
dell’approvazione del testo
di riforma organica del settore
che prevede, tra l’altro,
presso ogni tribunale, la costituzione
dell’ufficio circondariale
del giudice di
pace, coordinato dal presidente
del tribunale. I rimanenti
uffici del giudice di
pace diventeranno sezioni
distaccate del circondariale.
b) copertura, fino al 31 dicembre
2014, delle sedi disagiate,
soprattutto al Sud,
per le quali ricorre congiuntamente
il requisito della
mancata copertura dei posti
messi a concorso e quello
della quota di posti vacanti
non inferiore al venti per
cento dell’organico, per le
quali non siano intervenute
dichiarazioni di disponibilità
o manifestazioni di consenso
al trasferimento ed
individuate annualmente, in
numero non superiore a ottanta,
con trasferimento
d’ufficio (con criteri certi e
predeterminati individuati)
di magistrati provenienti da
sedi non disagiate, nel numero
non superiore a centocinquanta
unità.
c) completamento della digitalizzazione
della giustizia, terza direttrice, con previsione:
1) che nel processo civile e
nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni
per via telematica siano
effettuate, nei casi consentiti,
mediante posta elettronica
certificata (PEC), e
quelle alle parti che non
hanno provveduto ad istituire
e comunicare l’indirizzo
elettronico, presso la
cancelleria o segreteria dell’ufficio
giudiziario. L’ufficiale
giudiziario potrà eseguire
la notificazione degli
atti cartacei a mezzo posta
elettronica certificata del
destinatario risultante da
pubblici elenchi. Per via telematica
sarà anche restituito
l’atto notificato al richiedente
la notifica.
2) pagamento on line, da
parte dei privati, mediante
mezzi informatici disponibili
nei circuiti bancario e
postale, del contributo unificato,
del diritto di copia,
del diritto di certificato e
quant’altro, per cui il Ministero
si avvarrà di intermediari
abilitati che, ricevuto
il versamento delle somme,
ne effettueranno il riversamento
alla Tesoreria dello
Stato.
3) Forte spinta per l’eliminazione
della carta. Infatti, i
diritti per il rilascio di copia
cartacea previsti dal Testo
unico in materia di spese di
giustizia sono aumentati del
cinquanta per cento e quelli
per il rilascio di copia in
formato elettronico di atti
esistenti nell’archivio informatico
dell’ufficio giudiziario
sono determinati, in
ragione del numero delle
pagine memorizzate, nella
misura precedentemente
fissata per le copie cartacee.
Di conseguenza è stata sospesa
l’applicazione degli
importi dei diritti di copia
su supporto diverso da
quello cartaceo previsti dallo
stesso Testo unico citato.
4) Infine, con apposito regolamento
saranno previste
nuove modalità per l’estrazione
la raccolta e la trasmissione
all’archivio
informatico centralizzato
esistente, delle statistiche
dell’Amministrazione, per
cui potrà essere monitorato
in tempo reale il funzionamento
dell’organizzazione
giudiziaria, che consentirà
di individuare le realtà più
funzionali ed efficienti e i
modelli organizzativi migliori
per poi esportarli alle
altre sedi giudiziarie.
Alfredo Rovere
*DIRIGENTE ISPETTORE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA