La Corte Costituzionale dice no
Purtroppo una brutta
notizia per i praticanti avvocati. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 106
del 10.03.2010, intervenendo sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con l’ordinanza n. 259 del 24.03.2009, ha dichiarato illegittimo l’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del R.d. n. 1578 del 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati, dopo un anno dall’iscrizione nell’apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, possono essere
nominati difensori d’ufficio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del predetto registro,
in quanto ne risulterebbe compromesso il diritto
di difesa dell’imputato.
Nello specifico, il Giudice delle leggi, ritenendo fondata la questione relativa all’art. 24 Cost, con riferimento, soprattutto, alla garanzia
dell’effettività della difesa d’ufficio, ha affermato
che all’indagato, così come all’imputato, non potrà
più essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non abbia percorso l’intero iter abilitativo alla professione e che, quindi, risulterebbe dotato di una preparazione minore rispetto a quella di cui sono titolari coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Secondo la Corte Costituzionale, la differenza tra il
praticante e l’avvocato iscritto all’albo si apprezza
non solo sotto il profilo della capacità professionale,
ma anche sotto l’aspetto della capacità processuale,
intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale.
Il praticante iscritto nel registro – continuano
i giudici – pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di gravame
e si trova, inoltre, nell’impossibilità di esercitare
attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in
caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante avvocato, di essere
nominato difensore di fiducia: un conto è che tali
limiti di competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati
dall’imputato, altro è che essi siano imposti in sede
di nomina del difensore d’ufficio. Una sentenza,
dunque, che continua a peggiorare la condizione dei
“poveri” e sfruttati praticanti avvocati.
Clara Cangialosi