Il libero professionista non è un imprenditore
Date: Monday, June 14 @ 17:36:35 CEST
Topic: Articolo


Il libero professionista non è un imprenditore

Anche la Cassazione penale (sez. III sent. 22/10/09 n. 49385) conferma che nel nostro ordinamento positivo l’attività libero professionale non è riconducibile allo statuto dell’imprenditore.
Nel giudicare infatti un geometra iscritto all’albo imputato di aver usato per il suo lavoro programmi tecnici privi di “licenza d’uso”; la Corte dichiara che il fatto non costituisce reato prevedendo l’art. 171 bis L. 633/41 che il reato è perfezionato dal solo uso a scopo commerciale ed imprenditoriale.
Ritiene la Corte che l’uso a scopo professionale sia un quid diverso e non riconducibile all’esercizio di commercio o impresa; e quindi, in ossequio al principio di legittimità ed al divieto di interpretazione in malam partem perviene all’assoluzione.
L’argomentare della Corte è tutto di diritto positivo fondato sulle distinte discipline codicistiche ex artt. 2084, 2188, 2222 e 2229 c.c..
Di particolare interesse la valorizzazione del’art. 2232 c.c.; la Corte così argomenta: “Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commercial e quando esercita la professione nell’ambito di un’attività organizzata in forma d’impresa, i n quanto svolga una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all’attività tecnica ai fini della produzione del servizio”.
L’argomentare della Corte tuttavia seppur sufficiente ai fini di una sentenza penale non è certamente esauriente, dal momento che non rende conto degli orientamenti della U.E., né valorizza a pieno le sentenze della Corte Europea che legittimano con il prevalente interesse pubblico il sistema delle tariffe.
Ma più, la sentenza così argomentata rivela una visione “passatista” della professione, lasciando sullo sfondo i problemi che sorgono dalle mutazioni socio economiche della stessa.
Ci si riferisce al lavoro seriale, al facilitato accesso, alla giurisprudenza e quindi al maggior tasso di prevedibilità della decisione.
Manca ogni approfondimento del concetto di: “in forma di impresa” specie alla luce del principio di etero-vestizione dei modelli societari introdotto con la modifica dell’art. 2615 ter c.c..
Non si porta alcun contributo, proprio nell’ottica del tertium genus, alla valutazione dello studio professionale come patrimonio ed alla sua circolazione si giunge ineludibilmente nella tematica delle società professionali.
In breve una sentenza corretta, ma che in nulla incrementa il dibattito sulla modernizzazione delle professioni.

Roberto Zazza
* Presidente Forum della Professioni





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