La responsabilità amministrativa delle società
Date: Tuesday, October 12 @ 18:00:24 CEST
Topic: Articolo


Derivante da reato secondo il d.lgs. n. 231/2001

L’obiettivo del d.lgs. n. 231 del 2001 è stata l’individuazione di una sostenibile responsabilità “amministrativa” dell’ente derivante da reato; cercando di coniugare i tratti essenziali del procedimento penale con quelli della sanzione amministrativa, il legislatore ha optato per la strada dell’accertamento giudiziale più garantista, considerato il livello di afflittività della sanzioni.
Alla base della responsabilità del soggetto collettivo vi è il rapporto c.d. organico con la persona fisica autrice del reato, che induce quest’ultima a commettere il reato nell’interesse e a vantaggio dell’ente, presupposti senz’altro necessari affinché si possa parlare di responsabilità della persona giuridica, ma che non consentono, di per sé soli, di formulare un giudizio di censura nei confronti dell’ente e di imputarle ragionevolmente il fatto illecito.
Il criterio di collegamento tra ente e persona fisica trova un’ulteriore specificazione nel distinguo, di carattere organizzativo, tra appartenenti all’ente posti in posizione apicale ed appartenenti all’ente collocati in posizione subordinata. Tale collegamento pare però molto spesso affievolirsi fino a risultare difficilmente individuabile, germinando così una responsabilità dell’ente derivante direttamente dall’illecito penale, pur non potendosi ad esso attribuire la obiettiva realizzazione dell’evento, e fungendo così l’individuo da mero collegamento virtuale: “La responsabilità dell’ente - si esprime così l’art 8 del decreto – sussiste anche quando… l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile”.
La responsabilità della persona giuridica viene così accertata, in forza del presente decreto, non già dall’autorità amministrativa, bensì da un giudice penale (il quale svolge il suo lavoro sulla base di quanto disposto dal codice di procedura penale), al quale spetta l’applicazione di una sanzione di chiara estrazione penalistica. Altra regola prevista dalla normativa in oggetto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella della obbligatoria riunione dei procedimenti: il giudizio nei confronti dell’Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’Ente.
L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: 1. L’accertamento della sussistenza del reato presupposto; 2. La verifica della commissione di esso nell’interesse o a vantaggio della società, da soggetto con responsabilità apicale ovvero da dipendente; 3. Il sindacato di idoneità di un modello organizzativo, adottato, teso a prevenire reati dei managers o subordinati per scopi favorevoli alla società. Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.
Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente orientato ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la resistenza del modello adottato alle spinte economicistiche a commettere l’illecito.
La responsabilità dell’Ente sussisteva, nell’originaria versione del Decreto, esclusivamente nel caso di commissione di alcune tipologie di illeciti prevalentemente commessi a danno della pubblica amministrazione. Successivamente, dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”, fino alla recente riforma sistematica della prevenzione infortuni, e oltre, il legislatore ha inserito nel catalogo dei delitti presupposto una moltitudine di altre figure criminose.

Giorgio Colangeli
* Avvocato del Foro di Roma





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