Indipendenza e responsabilità del prosecutor
Negli ordinamenti di common law il prosecutor,
che svolge le funzioni di pubblico ministero
nel processo penale, è tipicamente un avvocato;
nell'esercizio di tali funzioni è considerato un professionista legale, soggetto alle relative
responsabilità, sebbene dipenda dallo Stato o da
un ente pubblico territoriale.
In Inghilterra, come anche in Australia o Canada, il
prosecutor fa capo al director of public prosecutions, di nomina governativa, il quale, di solito, dipende a sua volta dall'attorney general.
Quest’ultimo è nominato dalla Regina su proposta
del Primo ministro: è membro del Parlamento, può
partecipare alle riunioni del Gabinetto dei ministri e
svolge anche la funzione di principale esperto del Governo per le questioni legali.
Le funzioni attribuite al pubblico ministero inglese
sono notevolmente differenti da quelle dei suoi colleghi dell’Europa continentale occidentale sia
per quanto riguarda le attività investigative sia per
quanto riguarda quelle forensi.
Innanzitutto il prosecutor è lasciato del tutto
fuori dalla fase investigativa, che rimane di esclusiva competenza della polizia.
Una volta ricevuta la documentazione
delle indagini svolte su individui che sono
sospettati di un crimine, il pubblico ministero decide
in piena indipendenza - e quindi a prescindere dalle
richieste e dalle aspettative della polizia - se iniziare l’azione penale, effettuando due tipi di verifiche espressamente previste e regolate dal Code e dai Manuali: cioè l’evidential sufficiency
e il public interest. Il primo requisito richiede che, gli elementi di colpevolezza raccolti dalla polizia, siano sufficienti ad assicurare “una realistica prospettiva di condanna” in applicazione del principio secondo cui nessun cittadino può essere
perseguito penalmente se gli elementi di prova non
siano attendibili e convincenti.
Solo all’esito di una stima positiva degli elementi
di prova, il prosecutor può compiere la seconda valutazione: cioè se l’iniziativa penale sia nel pubblico interesse secondo le indicazioni fornite, anch’esse, dal Code. Il pubblico ministero deve anche decidere, indipendentemente dalle richieste della polizia, quali debbano essere i capi d’imputazione. Per quanto infine concerne le
funzioni forensi, a differenza di quanto avviene nell’Europa continentale, il pubblico ministero inglese condivide quest’attività con altri soggetti e non può richiedere al giudice quale debba essere la pena da erogare nei singoli casi. Questo
divieto ha come finalità quella di evitare che chi
esercita la pubblica accusa possa per questa via influenzare la giuria o lo stesso giudice.
Valentina Betrò