Decreto Legislativo 2 Luglio 2010 n. 104
Sembra fatto apposta, ma
gli operatori del diritto sono
costretti, ogni qualvolta,
a studiare una nuova riforma.
Infatti, con il Decreto Legislativo
2 luglio 2010 n. 104, intitolato
“Attuazione dell’articolo 44
della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al Governo
per il riordino del processo amministrativo”
e pubblicato sul supplemento ordinario 148/L alla
G.U. 156 del 7 luglio, è stato
approvato il nuovo codice di rito.
Si è passati prima per una delega
e poi per un’attività che ha
visto all’opera una commissione
di esperti, il governo e il parlamento.
L’entrata in vigore è prevista
per il prossimo 16 settembre
– salvo proroga – richiesta
anche dai magistrati. Si tratta
della prima raccolta organica
delle disposizioni che regolano il
contenzioso davanti ai TAR e al
Consiglio di Stato; cosicché, anche
la giustizia amministrativa –
come quella civile e penale – potrà
contare su un corpus unitario
di norme che finora si trovavano
disperse in diverse leggi e regolamenti.
L’iter per arrivare al citato
Decreto Legislativo è nato
con la delega inserita nella legge
n. 69/2009 che l’estate scorsa
aveva apportato significative
modifiche nel processo civile. Il
nuovo Codice per le controversie
amministrative ha recepito le
indicazioni rivolte in particolar
modo alla riorganizzazione del
processo amministrativo per
rendere il rito più veloce ed efficace.
Il primo schema del codice
ha visto la luce lo scorso febbraio,
con diversi aspetti di novità;
in materia di giurisdizione
amministrativa, l’art. 7 consente
l’instaurazione di controversie
afferenti interessi legittimi e diritti
soggettivi; essa può essere di
legittimità, esclusiva ed estesa al
merito. Il giudice amministrativo
può condannare al risarcimento
dei danni e sostituirsi all’amministrazione;
mentre non possono essere impugnati atti o
provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. Dopo aver ricordato, all’art.
1, che “la giurisdizione amministrativa
assicura una tutela piena ed effettiva secondo i
princìpi della Costituzione e del diritto europeo”, il nuovo codice del processo amministrativo richiama
i princìpi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo (art. 2 comma 1); quello della cooperazione fra giudice amministrativo e le parti, al fine di una ragionevole durata del processo (art. 2 comma 2); l’obbligo della motivazione di ogni provvedimento decisorio
del giudice e il principio della sinteticità degli atti redatti dal giudice e dalle parti (art. 3). La
competenza territoriale, inderogabile (art. 13), è radicata nell’ufficio del TAR ove hanno sede le pubbliche amministrazioni (e soggetti ad esse equiparati e tenuti al rispetto del procedimento
amministrativo), mentre per le controversie riguardante i pubblici dipendenti, è competente
il giudice ove è situata la sede di servizio. Per gli atti statali è competente il TAR del Lazio, sede di Roma, mentre per quelli regionali il tribunale nella
cui circoscrizione ha sede il soggetto.
Sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma,
le controversie indicate nell’art. 135, mente è competente il TAR della Lombardia, sede di
Milano, per i ricorsi relativi ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (art.
14). La difesa personale delle parti è consentita solo per la materia elettorale, mai in appello
(art. 23). Oltre alle azioni di condanna (art. 30) e avverso il silenzio e declaratoria di nullità (art.
31), sono state approvate palesi innovazioni relativamente all’attività istruttoria, e precisamente
in materia di testimonianza (art. 63), di ausiliari del giudice – quali il verificatore (art. 66) e il
consulente tecnico d’ufficio (art. 67) – nominati con ordinanza.
Grosse novità non si registrano
in materia di impugnazioni, contenute
nel libro terzo. I mezzi attraverso
i quali può essere impugnata
la sentenza sono: l’appello,
la revocazione, l’opposizione di
terzo e il ricorso per Cassazione
per i soli motivi inerenti la giurisdizione
(artt. 91 e seguenti). Riti
speciali riguardano poi il giudizio
di ottemperanza (art. 12), il decreto
ingiuntivo – proponibile anche
innanzi al giudice amministrativo
(art. 118) – nonché i riti abbreviati
relativi a speciali controversie
ex artt. 119 e seguenti. Importante
appare quanto contenuto nel secondo
comma dell’art. 26, in materia
di spese di giudizio; invero,
il giudice può condannare, anche
d’ufficio, la parte soccombente al
pagamento, in favore dell’altra,
di una somma di denaro, determinata
in via equitativa, quando la
decisione è fondata su ragioni
manifeste o orientamenti giurisprudenziali
consolidati. Alla luce
di quanto sopra è palese che il
processo amministrativo somigli
sempre più a quello civile, stante
il riferimento delle norme di quest’ultimo
applicabili al primo. Riteniamo
di conseguenza auspicabile,
nel tempo, l’abolizione di
giudici speciali e l’incorporazione
del tribunale amministrativo in
quello ordinario, con evidenti benefici
economici e di tempo per
gli operatori. Appare utile, in conclusione,
segnalare quanto previsto
dall’art. 1 delle disposizioni
transitorie del codice del processo
amministrativo, il quale prevede
che nel termine di 90 giorni dall’entrata
in vigore (e quindi, se
sarà il 16 settembre entro il 15 dicembre),
le parti dovranno presentare
una nuova istanza di fissazione
di udienza, sottoscritta dal
ricorrente e dal suo difensore, relativamente
ai ricorsi pendenti da
oltre cinque anni e per i quali non
è stata ancora fissata l’udienza di
discussione, pena la perenzione
con decreto del presidente.
Gabriele Sabetta